La bozza del Disegno di Legge proposta dal Ministero del Turismo (DDL Santanchè) è l’occasione per nuovi spunti, che il nostro lab propone solo in una prospettiva giuridica, legata ai profili di legittimità costituzionale e di coerenza con il nostro sistema di diritto. Mai una prospettiva politica o socio-economica, dunque.
Scopo dichiarato della proposta è la definizione di nuovi principi che regolano i contratti di locazione con finalità turistica, materia di competenza esclusiva statale. Tra le novità: l’introduzione di un Minimum Stay di due giorni per il viaggiatore/turista che intende fruire di questa formula di Hospitality (con un’eccezione), una uniforme disciplina a livello nazionale dei codici identificativi da coordinarsi con quelle regionali, un più incisivo impianto sanzionatorio per gli “abusivi” e la definizione di un nuovo codice ATECO per gli imprenditori che operano offrendo gli alloggi in locazione a terzi per fini turistici, cui si aggiunge il lodevole intento chiarificatore del termine “turistico”.
Finalità e principi costituzionali
Nel nostro sistema democratico ogni limite imposto dallo Stato ai diritti dei privati (quale il diritto di proprietà o il diritto di libera iniziativa economica) deve trovare giustificazione nella tutela di esigenze imperative di interesse generale di pari rango previste dalla nostra Costituzione e dai Trattati dell’Unione Europea.
Quanto al Disegno di Legge ora in circolazione, scopo dichiarato è fornire una disciplina uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali, a salvaguardare la residenzialità dei centri storici ed impedirne lo spopolamento.
Minimun stay e limiti massimi
Il Minimum Stay dei contratti di locazione (nella bozza attuale previsto in due giorni) rappresenta un vincolo imposto al proprietario che offre in locazione il proprio immobile e un limite all’offerta verso il turista/viaggiatore che può trovare, con un complesso esercizio interpretativo, qualche elemento di supporto nel nostro ordinamento. Al contrario, un Minimum Stay di durata superiore o addirittura, (come presente in altre capitali europee), un limite massimo di giorni per anno imposto al proprietario che intende locare il proprio appartamento anche con fini turistici, difficilmente reggerebbe nel nostro sistema a una censura di incostituzionalità.
Il codice ATECO
Per chi opera nella Hospitality ricettiva erano utilizzati diversi codici Ateco (si veda, per tutti, il 55.20.51 per i proprietari e gestori/Property Manager che esercitano l’attività di “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”) mentre per chi gestiva immobili altrui con contratti di locazione venivano utilizzati prevalentemente il mal scritto codice 68.32.00 “Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi” o persino il 68.20.01 “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”. Necessarie ancora rifiniture, dunque, ma l’intento del legislatore di riconoscere e normare il fenomeno delle locazioni turistiche brevi in modo distinto rispetto alle strutture ricettive è apprezzabile.
Il sistema di controllo e le sanzioni
La previsione di un più solido sistema di controlli e sanzioni per chi non si adegua (atecnicamente definiti gli “abusivi”) può essere un buon deterrente contro il “sommerso” diffuso negli affitti brevi, trovando peraltro supporto nella tutela del principio costituzionale di concorrenza alle spese pubbliche sancito all’articolo 53 della Costituzione.
La definizione della finalità turistica
Lo scopo turistico della locazione è esteso, nella bozza, non solo al concetto di vacanza ma anche a quello di lavoro o altro motivo. La definizione, più ampia rispetto a quella prevalente nella nostra giurisprudenza civilistica (limitata tendenzialmente allo scopo della villeggiatura) appare più in linea con quella elaborata a livello internazionale dall’UNWTO (World Tourism Organization) e potrebbe rispondere a diverse esigenze abitative dei conduttori.
L’iter per l’approvazione del Disegno di Legge potrebbe essere lungo, il DLL subire modifiche ed esaurirsi anche in un nulla di fatto, ma confidiamo che il Legislatore, nel perseguire le finalità che si propone, continui a porre tra le proprie priorità il rispetto della Costituzione.
