Linee guida per una safe Hospitality: valore giuridico, sanzioni e conseguenze

Con una finalità lodevole e un infelice incipit (“Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari – es. extra-alberghiere, locazioni brevi-, e alloggi in agriturismo”) il 25 maggio 2020 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha pubblicato leLinee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come previsto dall’Art. 1 del DPCM 17 maggio 2020. Le nuove linee guida si inseriscono nell’alveo delle Considerazioni operative per la gestione del COVID-19 nel settore Alberghiero“, pubblicate dall’OMS lo scorso 31 marzo e della Comunicazione della Commissione Europea sugli “Orientamenti dell’UE per il progressivo ripristino dei servizi turistici e la definizione di protocolli sanitari nelle strutture ricettive” del 13 maggio 2020.

Ma sono vincolanti queste indicazioni? Le Linee Guida, pur non essendo atti legislativi in senso stretto, hanno un loro valore giuridico persino quando non sono richiamati specificatamente da atti aventi rango legislativo (e non è questo il caso, peraltro): rappresentano la best practice di uno specifico settore. Costituiscono, così, al contempo, “fonte dell’obbligo di adeguamento e metro della diligenza richiesta a chi opera in un determinato settore” (così, per esempio, Tribunale d’Asti 22 ottobre 2010).

Cosa succede in caso di violazione delle prescrizioni? Al di là delle eventuali sanzioni amministrative specifiche, quando previste, per questo tipo di provvedimenti rilevano i principi generali in materia penale e civile. Per esempio, qualora fosse avanzata una richiesta risarcitoria da un cliente che, avendo contratto il virus Covid 19, decidesse di attribuirne la responsabilità alla struttura ricettiva, quest’ultima potrà cercare di sostenere l’adeguatezza della propria posizione (la propria diligenza) dimostrando di aver adottato tutte le misure previste dalle Linee Guida (parametro attuale della best practice del settore, a questi fini).

Finalità lodevole, dunque, quella delle Linee Guida: il mercato richiedeva indicazioni pratiche. Approssimativo però l’incipit, che mette in un unico calderone i destinatari del documento e pone norme a volte ineseguibili o che, se applicate, porterebbero a conseguenze deflagranti. Si consideri il riferimento alle “locazioni brevi”, categoria inesistente dal punto di vista civilistico e menzionate solo ai fini fiscali in alcune norme (tra cui il D-L 50/2017, che però le definiva tali solo se concluse tra persone fisiche per periodi non superiori ai trenta giorni e ai soli fini di quello stesso provvedimento).

Inoltre le responsabilità di un gestore di struttura ricettiva e di un locatore sono ontologicamente diverse. Si veda per esempio l’indicazione secondo cui “Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Si tratta di un’apertura molto forte: il diritto di escludere l’ingresso a un turista che magari arriva con la famiglia da lontano (e dovrebbe dunque a quel punto andare?) o, ancor più, a un inquilino, può comportare conseguenze serie che non vengono però disciplinate dal Legislatore dell’emergenza. Ne deriva che tali conseguenze saranno governate dai principi generali del diritto privato.

Così come è affidata ai principi generali la disciplina di quanto accade in una struttura ricettiva in caso risultasse ospitato un paziente Covid. Si teme che molte strutture non riapriranno, proprio per il timore di venire travolte da simili eventi. Principi generali che verranno affrontati più adeguatamente nello specifico corso di Euroconference, di cui al link sottostante.Per esempio, diverso è trovare la temperatura corporea superiore ai 37,5° al turista al momento dell’accesso in struttura ricettiva, diverso è trovare febbricitante l’inquilino, a contratto di locazione già concluso (o magari un componente della famiglia) che sta prendendo in consegna il proprio appartamento, e provare a dirgli di non entrare: non pare compatibile con i principi di diritto privato, a contratto locativo già concluso, impedire all’inquilino l’accesso nell’unità immobiliare da lui locata.

Del resto le Linee Guida individuano talvolta dei veri e propri obblighi, ma in altri sembrano invece solo offrire dei suggerimenti, come nella questione della misurazione della temperatura.

Tra le previsioni più rilevanti rileva anche quella secondo cui “Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la differenziazione dei percorsi”. Un obbligo necessariamente inteso per le parti comuni della struttura ricettiva e non dell’edificio condominiale, in caso di locazioni o strutture ricettive all’interno di condomini.

Altra indicazione: Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria”. È da ritenersi che il concetto di “compatibilità” sia da valutarsi non solo sul piano fisico ma anche giuridico: a titolo di esempio, il locatore non ha alcuno strumento giuridico per impedire al conduttore di muoversi nelle parti comuni irrispettoso degli obblighi di distanziamento di 1 metro previsti, così come non può impedirgli di invitare a cena qualcuno che, per ipotesi, sia soggetto malato Covid, anche sintomatico. Può però, e deve, imporre alcuni obblighi nel contratto di locazione. Senza nessuna possibilità di verifica in merito al loro adempimento, però.

Nell’imminente Master di Specializzazione organizzato da Euroconference sul “Diritto della Hospitality tra Real Estate e turismo” rivolto ad avvocati, commercialisti e operatori del settore si parlerà dei principi generale di diritto privato che regolano il settore della Hospitality, del corretto inquadramento delle nuove formule di ospitalità e della relativa contrattualistica. Inoltre, in aggiunta rispetto a quanto indicato nelle locandine, si affronteranno anche di tutti i più recenti temi, tra cui:

– il funzionamento del Voucher sostitutivo fino al 30 settembre 2020, alla luce della recente segnalazione dell’Antitrust che ha ritenuto in contrasto con la normativa europea l’articolo 88 bis della legge 27/2020 che ne prevede la disciplina

– gli strumenti di prenotazione e cancellazione come regolati dai portali principali

– le criticità e i benefici connessi alle nuove forme di check-in digitalizzato, privilegiati dalla normativa Covid ma talvolta invisi dalle Questure

– le novità sull’imposta di soggiorno e i risvolti civilistici

Verranno anche forniti modelli contrattuali, sentenze rilevanti, schemi e sintesi delle principali normative specifiche e dei principi generali che governano questo mercato. E’ possibile iscriversi a un singolo incontro (in foto, la prima giornata) o all’intero Master e sono previste facilitazioni economiche per alcune situazioni.

E’ possibile iscriversi tramite il seguente link:

https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_della_hospitality_tra_real_estate_e_turismo

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