Via al click day per beneficiare delle agevolazioni previste dagli IFIT (Incentivi finanziari per le imprese turistiche) del PNRR.
Dal 28 febbraio al 30 marzo 2022 è possibile, attraverso la piattaforma web di Invitalia, presentare richiesta per l’ottenimento degli incentivi varati dall’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152 e specificati nell’Avviso di pubblicazione delle “Modalita’ applicative erogazione contributi e crediti d’imposta” dello scorso 23 dicembre.
La misura, pensata per favorire la riqualificazione delle strutture del comparto turistico duramente colpito dalle conseguenze economiche della pandemia, è prevista per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di riqualificazione e digitalizzazioni a favore di gestori e proprietari di strutture ricettive.
I destinatari del ricettivo
Tra i destinatari, il co.4 dell’art. 9 del Decreto individua:
– imprese alberghiere
– imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali
– imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché’ alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
– imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui e’ esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.
Gli incentivi consistono in contributi, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammessi e in contributi a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammessi, entrambi realizzati entro il 31 dicembre 2024 (art. 1 D-L).
Per un’analisi più dettagliata delle misure rimandiamo al nostro post dello scorso 20 gennaio.
Affitti brevi: meno incentivi e meno obblighi
Escluse, ancora una volta dai destinatari degli incentivi pensati per il ricettivo i proprietari di alloggi privati offerti in locazione e i relativi gestori. I c.d. affitti brevi non rientrano infatti nella categoria delle strutture ricettive e d’altro canto non sono stati altrettanto pregiudicati dalla situazione emergenziale. Sempre per la loro profonda differenza con le strutture ricettive, gli affitti brevi sono anche generalmente meno soggetti a limitazioni di natura pubblicistica, come dimostra la vissuta e dibattuta vicenda relativi alla normativa sui Green pass, dai quali quali obblighi sono stati esclusi sia i relativi inquilini che i proprietari-gestori.
Nonostante la vicinanza fattuale tra le modalità operative di chi propone con continuità il proprio alloggio con locazioni anche di brevissimo periodo e chi offre soggiorni in alcune tipologie di strutture ricettive, le soluzioni rimangono sottoposte a discipline normative diverse. Ne parla, in un breve approfondimento pubblicato su Milano Finanza, di cui condividiamo un estratto, l’avvocato Donatella Marino, professionista di HospitalityLawLab, mettendo in evidenza l’ontologica differenza tra le sue soluzioni che si traduce, anche, in diversità di scelte da parte del legislatore, sia in tema di incentivi, che di obblighi.
Per approfondire le modalità operative per l’accesso ai bonus rimandiamo ai sito dell’Agenzia per lo sviluppo Invitalia:
