Consiglio di Stato: bocciata l’istanza contro il Green pass


L’obbligo di Green pass per l’accesso al luogo di lavoro non viola la privacy, non rappresenta una discriminazione e non limita il diritto alla salute. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, con decreto del 30 ottobre scorso, respingendo l’istanza presentata da alcuni docenti per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio (Sezione Terza) con la quale si confermava l’obbligo di possesso della Certificazione Verde per l’ingresso da parte dei docenti negli istituti scolastici. Fissata il prossimo 11 novembre la discussione collegiale in camera di consiglio.


Tre gli aspetti rilevanti affermati, se pur nella sua sede sommaria, dal Consiglio di Stato:


1) “Le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura
elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia
dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito,
sia dal dato puramente tecnico
e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la
lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario
personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale
allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati
verdi falsi;


2) “la discriminazione lamentata appare certo smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido;


3) “l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di
vaccinarsi (oltre a quanto detto sub 2) non può avere valore assoluto, allorché sia posto a
confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone – nella specie gli studenti – il
cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una
componente della “salute pubblica”
a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla
negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di
più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che
costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni
docente
;”


La decisione del Consiglio di Stato si mostra conforme all’Ordinanza del 17 settembre scorso con la quale, sempre la Terza Sezione, aveva respinto l’appello cautelare da parte di alcuni cittadini, che impugnava, chiedendone l’immediata sospensione, il DPCM 17 giugno 2021. Il DPCM in questione dava attuazione all’art 9, co.10, del DL 52/2021, prevedendo l’attuale sistema di prevenzione, contenimento e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, mediante l’impiego del c.d. Green pass.


L’obbligo di Green pass, ricordiamo, è in vigore dal 15 ottobre scorso per ogni lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro fino al 31 dicembre 2021. Non è previsto invece, salvo casi specifici, per i clienti. Sono numerosi i lavoratori coinvolti dalla misura nel comparto della Hospitality e del Real Estate, ma anche i datori di lavoro che gestiscono strutture ricettive e i Property Manager che gestiscono appartamenti di privati che operano con locazioni di breve, medio e lungo periodo che nelle ultime settimane si sono dati da fare per adeguarsi.

In attesa di sapere se l’orientamento del Consiglio di Stato sarà consolidato condividiamo un estratto dell’articolo di Donatella Marino, professionista di HLL, pubblicato su Milano Finanza, che chiarisce i doveri del proprietario dell’edificio luogo di lavoro.

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