Appropriazione indebita per il gestore se non trasferisce gli importi al proprietario

Trattenere gli importi pagati dal Guest al proprietario tramite un “intermediario” può costituire non solo una scorrettezza contrattuale ma anche un vero e proprio reato. Continuano a ribadirlo i nostri giudici proprio nel settore Hospitality, chiarendo che ricorre il reato di appropriazione indebita quando, in certe tipologie contrattuali, il soggetto gestore o intermediario che aveva titolo per incassare da un Guest turista denaro spettante al proprietario, lo trattiene. 

Un tema affrontato dai nostri penalisti, il prof. Alessio Lanzi e Angelo Giuliani e dalla nostra partner civilista Donatella Marino su richiesta di Euroconference legal (https://www.eclegal.it/reato-appropriazione-indebita-nel-contratto-atipico-allotment/ ).

Il tema è al centro di diverse posizioni in contenzioso spesso seguite anche dai nostri professionisti, ma, trattandosi di situazioni non pubbliche, il commento dei nostri professionisti ruota intorno a una sentenza della Corte di Cassazione del 2018 che mette a fuoco il diverso impatto sul piano penale, oltre che civile, del mancato trasferimento degli importi al proprietario in caso di esecuzione scorretta degli accordi.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte si concentra sulla qualificazione giuridica del contratto che vincola una società proprietaria di appartamenti a un gestore/intermediario short term e conferma la sussistenza del reato di appropriazione indebita a carico del gestore che non aveva trasferito gli importi incassati dal Guest al proprietario.

Un problema che si verifica sempre più spesso. Quante volte il gestore o l’intermediario trattengono o addirittura restituiscono al Guest importi incassati per conto del proprietario, sulla base di valutazioni del gestore/intermediario (più o meno legittimamente disciplinate nelle condizioni generali del gestore/intermediario stesso)?

Un tema estremamente complesso su cui la Suprema Corte chiarisce un primo aspetto: l’ipotesi di appropriazione indebita si può configurare solo in merito ad alcuni tipi di contratto. Si sofferma in particolare sugli accordi di “allotment”, contrapponendoli ai “vuoto per pieno”. 

Un’analisi utile, da inserire nel panorama in continua evoluzione della Hospitality turistica digitale e delle locazioni di breve periodo che vede diffondersi nuovi modelli contrattuali innovativi rispetto agli schemi tradizionali: dagli articolati contratti del Management alberghiero o delle gestioni di case private dei c.d. Property Manager agli accordi con piattaforme on line, marketplace  digitali, con mediatori immobiliari del Real Estate tradizionale, con i tour operator e con le agenzie di viaggio

Vi proponiamo uno stralcio dell’articolo di Euroconference nella nostra intervista del venerdì.

Cos’è il contratto di “allotment”?

Come spiega la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44244/2018 esaminata dai nostri professionisti di Hospitality Law Lab, si tratta di una formula contrattuale atipica, molto usata nel turismo, ma sempre più diffusa anche nella gestione di locazioni brevi. Nell’allotment, il proprietario di un immobile o una struttura ricettiva riserva una certa disponibilità di camere o appartamenti a un operatore (come un tour operator o altro tipo di gestore), che ha il compito di “venderle” ai clienti. Tuttavia, l’operatore non è obbligato a pagare nulla al proprietario se non riesce a venderle: il rischio dell’invenduto resta infatti a carico del proprietario.

A chi appartiene il denaro versato dal GUEST?

Anche se il denaro viene incassato dal tour operator o dall’intermediario, giuridicamente appartiene al proprietario dell’immobile. L’operatore agisce, quindi, come un mandatario incaricato di riscuotere i pagamenti per conto della proprietà e ha l’obbligo di trasferire le somme ricevute, trattenendo solo la commissione pattuita. Questo è un punto cruciale sotto il profilo giuridico.

Cosa succede se il tour operator non versa queste somme al proprietario?

Nel caso esaminato dalla Corte, si può configurare il reato di appropriazione indebita. Trattenere quelle somme senza un valido titolo non è solo una violazione contrattuale, ma un comportamento penalmente rilevante, perché implica la volontà di trattenere indebitamente denaro altrui.

Cos’è il contratto “vuoto per pieno”?

Il tema si pone diversamente, in questo caso. Si tratta di una forma contrattuale in cui l’operatore acquista in anticipo, a prezzo fisso, un certo numero di camere o alloggi, indipendentemente dal fatto che riesca poi a rivenderli o meno. In questo caso, il rischio economico grava interamente sull’operatore, che ha piena autonomia nella gestione commerciale. I rapporti con i clienti finali non riguardano più il proprietario, e il denaro incassato è dell’operatore, fermi restando gli ulteriori diversi accordi.

In quel caso, se il pagamento non arriva alla proprietà, si parla comunque di reato?

No, salvo il ricorrere di altri presupposti, perché il denaro non è incassato per conto del proprietario. Quindi, un mancato pagamento potrebbe dar luogo a una controversia civile per inadempimento contrattuale, ma non a una responsabilità penale per appropriazione indebita. È una distinzione molto importante.

Qual è il principio di diritto chiarito dalla Suprema Corte?

La sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che nel contratto di allotment puro, il mancato versamento del denaro da parte del tour operator nei confronti della proprietà, costituisce non solo un inadempimento contrattuale, ma può configurare anche il reato di appropriazione indebita. Ciò in quanto l’operatore, avendo incassato il denaro per conto della proprietà, non ha alcun diritto autonomo per trattenerlo. Nel contratto vuoto per pieno, invece, il tour operator non incassa il denaro per conto della proprietà, ma ad altro titolo. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di una chiara definizione contrattuale e di una gestione trasparente dei rapporti di intermediazione nel settore turistico, ribadendo che, in determinate circostanze, la responsabilità penale può derivare dalla violazione degli obblighi previsti da tali accordi.

Rispondi