Albergatori e operatori della Hospitality affrontano questa complessa stagione turistica predisponendo misure di prevenzione e individuando protocolli per la gestione di un eventuale ospite con sintomi COVID-19. Oltre alle linee guida dell’OMS, della Commissione Europea e della Conferenza delle Regioni e P.a., di grande aiuto sono i protocolli predisposti da alcune Regioni. L’Art. 2 del DPCM 11 GIUGNO 2020 prevede infatti che “le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”
Su questa linea le Regioni hanno disciplinato, con un discreto livello di uniformità, sia le modalità di accesso, di ricevimento, di assistenza ospiti, di utilizzo degli spazi comuni sia le misure igienico sanitarie per camere e ambienti comuni oltreché le modalità di informazione agli ospiti sulle misure di sicurezza e di prevenzione.
Sembra invece essere raramente stato considerato il ruolo, i compiti e la responsabilità del gestore nel caso venga a conoscenza della presenza (o dell’imminente ingresso) di un soggetto (anche solo potenzialmente) Covid positivo nella struttura.
Tra gli interventi regionali più completi, la Regione Campania al punto 5 dell’Ordinanza n. 54 del 02/06/2020 dava mandato all’Unità di Crisi regionale di predisporre “un protocollo operativo per la omogenea ed efficace gestione logistica dei casi positivi, dei casi sospetti e dei cd. contatti stretti rilevati sul territorio regionale e relativi a soggetti non aventi residenza o domicilio sul territorio regionale”.
L’interessante proposta campana si trova ora nell’allegato 1 dell’Ordinanza n.56 del 12/06/2020. Al centro del ruolo del gestore è l’adozione da parte dei titolari degli esercizi di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione al turista sulle regole di accesso e comportamento.
In particolare, spiega la norma, “le informazioni riguardano:
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.);
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere qualora si stia soggiornando (usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19;
• l’impegno di rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento.”
Altri adempimenti sono previsti a carico del medico di riferimento e delle autorità amministrativo-sanitarie. Unico aspetto dubbio il punto 4. dell’allegato, secondo cui gli eventuali ospiti “accompagnatori del cliente riconosciuto come COVID-19 positivo (casi sospetti e/o contatti stretti) per i quali sia disposto l’isolamento fiduciario domiciliare dovranno lasciare la struttura per rientrare alla propria residenza; nelle more dell’organizzazione del rientro, gli stessi permangono in isolamento usufruendo della stessa stanza”. Si ritiene che, anche in questo caso, l’obbligo dell’albergatore non potrà che essere quello di informare il turista di questa disposizione: diversamente, il cliente non potrà certo essere trattenuto all’interno di una stanza contro la sua volontà.
Indispensabile, sul piano civilistico, che l’informativa e l’assunzione degli obblighi posti a carico del turista vengano individuati già in sede negoziale: nel contratto di locazione o di alloggio o nelle condizioni generali della struttura. Tutto l’impianto di misure di prevenzione del contagio infatti, si basa sulla responsabilizzazione individuale nell’adozione dei comportamenti rispettosi. Ma per essere imposti al cliente da un soggetto privato occorre una norma giuridica coattiva specifica oppure una disposizione contrattuale ben concordata e accettata dalle parti. Per questa ragione, ma anche per prevenire nella pratica situazioni di fatto spiacevoli, solo un consenso informato può essere utile a comprendere le norme e a prendere decisioni consapevoli.
