La Design Week rilancia la ricettività milanese, alberghiera e non. Così i player del Real Estate rivolto alla Hospitality fronteggiano le novità legali e fiscali nel frattempo emerse e cercano formule commerciali giuridicamente corrette ma snelle. Un esempio: i contratti per gli short term rental (in gergo affitti brevi) ricondotti da alcuni alla locazione con finalità turistica e da altri ai c.d. contratti transitori.
Il dibattito ruota intorno alla qualifica di “turistico”, ancora non univoca nel nostro ordinamento. Il Salone del Mobile ne costituisce l’esempio perfetto. Chi viene a Milano in questa occasione, infatti, non è solo il turista, o per lo meno, non lo è in senso tradizionale. Non è solo chi si sposta per visitare i padiglioni di Rho Fiera per un paio di giorni, ma anche chi espone e per prepararsi ha necessità di fermarsi per un mese. I curiosi che vengono a Milano per visitare il Salone per interesse o piacere si mescolano a chi pernotta in cerca spunti professionali e chi lavora tout court. Le motivazioni sottostanti allo spostamento dei soggetti di chi arriva a Milano in occasione dell’evento sono le più varie ma il diritto non è in grado di conoscere e disciplinare diversamente le varie fattispecie.
Il concetto di turismo, infatti, sia nelle declinazioni pratiche che nei dibattiti giuridici non è una definizione univoca. Accanto ad un elemento stabile: lo spostamento temporaneo dell’individuo dalla sua sede abituale, con l’intenzione di rientrarvi, si apre una duplice accezione.
Da una parte, la tradizionale nozione edonistica di turismo, in cui rileva il motivo dello spostamento dell’individuo, che dovrà essere caratterizzato dalla finalità di vacanza o villeggiatura.
Dall’altra parte esiste un concetto di turismo c.d. improprio, ricorrente nella normativa di diritto pubblico italiano ed europeo, che include un ampio spettro di motivi idonei a giustificare gli spostamenti turistici. Turismo d’affari, per esempio, o congressuale, spostamenti per corsi di formazione o manifestazioni fieristiche specializzate come il Fuori Salone.
Il Legislatore, nel tentativo di disciplinare e regolare il fenomeno turistico, rincorre i fenomeni progressivamente affioranti nel mercato ma stenta a trovare definizioni. Nell’ordinamento civilistico italiano, ad esempio, l’art. 53 del Codice del Turismo (D.Lgs 79/2011) si occupa di “alloggi locali esclusivamente per finalità turistiche” senza definire però l’espressione. L’orientamento giurisprudenziale consolidato (si veda Cass. Civ., Sent. n. 7256/2012) ed anche il più recente, invece, predilige la nozione propria di turismo: alla “”finalità turistica” (o, con espressione più generale, lo “scopo di piacere”) è sotteso il“fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall’organizzatore del viaggio (il tour operator) e accettata dall’utente” (Cons. Stato Sez. VI, 01/10/2019, n. 6566). Nella normativa di diritto pubblico italiano, invece, il termine “turista” ricorre più con un’accezione ampia, volta a ricomprendere chiunque si sposti temporaneamente dalla sua dimora abituale in altra sede.
La ricaduta sui contratti di locazione è evidente e un errore di inquadramento comporta conseguenze in sede amministrativa e/o civilistica: più snella sul piano contrattuale la locazione turistica, ma agganciata alla normativa regionale, più articolata la costruzione della locazione transitoria ma meno legata alla regolamentazione turistica. Diventa rilevante quindi individuare correttamente le ragioni che sottendono l’accordo e una adeguata conoscenza della disciplina civilistica e amministrativa dello short term in Italia. Questo, in attesa che le prime sentenze di legittimità portino nuova luce sull’argomento.
