il 17 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le “Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Questo in vista dell’imminente avvio dell’accesso all’agevolazione, il prossimo 1° luglio 2020.
L’AdE ripropone concetti e termini della normativa statale: il bonus (per un valore massimo di 500 euro) è utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, “dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva” – che l’AdE definisce al punto 3.1 “fornitori”- alle condizioni previste dall’articolo 176 del Decreto Rilancio (per la cui analisi si rimanda ai nostri precedenti post).
La figura del fornitore di alloggi e servizi turistici non è però perimetrata: è pertanto necessario uno sforzo interpretativo per individuare i soggetti effettivamente destinatari di questa norma. Un’operazione ermeneutica peraltro piuttosto semplice, questa volta: l’elenco non è esaustivo bensì necessariamente di natura esemplificativa. Il riferimento del Legislatore nazionale a una terminologia identificativa di strutture ricettive che è invece demandata alle Regioni è necessariamente generico e approssimativo: utile solo a identificare in astratto le categorie cui il Legislatore nazionale desidera rivolgersi. Le Regioni infatti, in linea con il dettato costituzionale, hanno definito in modo estremamente eterogeneo e affatto uniforme le diverse soluzioni ricettive. Hanno adottato concetti di impresa turistico-ricettiva diversi le une dalle altre e sempre sganciati dal concetto di impresa definito dal Legislatore nazionale. Spesso includono, tra le strutture ricettive – quantomeno per l’applicazione di alcune disposizioni – anche gli “appartamenti arredati a uso turistico” o altre denominazioni simili, volti a indicare che tra le strutture ricettive vanno inclusi, per alcuni adempimenti, anche gli appartamenti privati locati tramite le formule dei c.d. “affitti brevi” inferiori a 30 giorni. Non solo: i soggetti che pongono in essere locazioni turistiche o brevi sono oggi destinatari di una serie di adempimenti anche a livello nazionale.Tra gli ultimi, quelli indicati dalla recente legislazione di emergenza in materia di Linee guida per l’apertura delle attività produttive (vedi Linee Guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020) che includono le “locazioni brevi”, tra i destinatari, insieme alle strutture ricettive, delle indicazioni di adempimenti in materia di prevenzione del contagio Covid-19.
Permangono anche alcune ulteriori perplessità per la macchinosità di fruizione del bonus previsto normativamente.
Al momento è quindi di fatto impossibile cogliere i contorni delle misure adottate: se si aderisse a una interpretazione restrittiva fondata su concetti approssimativi, verrebbero poste in essere gravi discriminazioni tra soluzioni diversamente denominate in base alla collocazione geografica. È auspicabile dunque un ulteriore intervento chiarificatore dell’AdE in tal senso, ma con urgenza, considerati i tempi ormai davvero stretti.
