Green Pass: le strutture ricettive devono verificare?

Lo scorso 17 giungo il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19. Quanto al segmento Hospitality, due sono le ricadute principali: la certificazione servirà per gli spostamenti sul territorio nazionale, nelle regioni che dovessero tornare arancioni e rosse, mentre a livello europeo varrà come EU digital COVID certificate e consentirà, quindi, di spostarsi più liberamente tra i Paesi membri.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno prevede quindi le nuove norme per l’ingresso da parte dei turisti provenienti dall’Unione Europea e le modalità operative del nuovo pass.

Il pass vaccinale viene rilasciato in forma cartacea o digitale a coloro che:

  • hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19da non oltre 9 mesi;
  • hanno ricevuto la prima dose di vaccino (il pass viene rilasciato dopo 15 giorni);
  • sono guariti dal Covid-19 da non oltre 6 mesi;
  • hanno effettuato un tampone antigenico o rapido nelle ultime 48 ore e sono risultati negativi.

Diritti e responsabilità dei gestori, dei proprietari e degli intermediari

In linea generale i soggetti di diritto privato non sono preposti alle operazioni volte a verificare l’adempimento delle norme. 

In tema di Green Pass l’art. 9 del DL 22 aprile 2021, n. 52, al comma 10, prevedeva  che,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute,  per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze e  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali, fosse prevista “l’indicazione  dei  soggetti  deputati  al  controllo   delle Certificazioni”.

Sul punto, l’art. 13 del DPCM 17 giungo stabilisce che “1. La verifica delle certificazioni verdi  COVID-19  e’  effettuata mediante la lettura del codice a  barre  bidimensionale,  utilizzando esclusivamente  l’applicazione  mobile  descritta  nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di  controllare  l’autenticita’, la validita’ e l’integrita’ della certificazione, e di  conoscere  le generalita’ dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Alla verifica sono deputati 

   – i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; 

   – il personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3,  comma  8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 

    – i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il  possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 

    – il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o  locali presso i quali si svolgono eventi  e  attività  per  partecipare  ai quali è prescritto il possesso  di  certificazione  verde  COVID-19, nonché i loro delegati; 

    – i  vettori  aerei,  marittimi  e  terrestri,  nonché  i  loro delegati; 

    – i gestori delle strutture che erogano  prestazioni  sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso  alle  quali,  in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di  certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 

Nel caso in cui vi siano soggetti delegati, l’incarico deve essere effettuato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Sottolinea infine, il decreto, che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. 

Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dal Prefetto, informando   preventivamente   il   Ministro dell’interno, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle  Forze Armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali.

I titolari di strutture ricettive 

Pur comparendo nell’elenco, in assenza di un espresso obbligo che preveda per l’accesso in strutture ricettive o esercizi pubblici, il possesso di certificazione verde COVID-19, i titolari o loro delegati non hanno diritto a effettuare alcuna operazione di controllo. La questione non è di poco conto in quanto, in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso, la pretesa dell’esibizione di documenti contenenti dati personali e dati c.d. sensibili ai sensi degli art. 4 e 9 del GDPR, senza il consenso dell’interessato, sarebbe illegittima, facilmente contestabile dall’ospite e potrebbe esporre il titolare a sanzioni. I player della Hospitality sono dunque in attesa dei necessari chiarimenti.

Questo articolo ha un commento

  1. Sergio Cucini

    Non c’è da aggiungere altro: il pass verifica stati che al titolare non interessano perché egli ha solo l’obbligo di segnalare i contagiati con sintomi visibili. Come parlare del nulla.

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