Lo scorso 17 giungo il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19. Quanto al segmento Hospitality, due sono le ricadute principali: la certificazione servirà per gli spostamenti sul territorio nazionale, nelle regioni che dovessero tornare arancioni e rosse, mentre a livello europeo varrà come EU digital COVID certificate e consentirà, quindi, di spostarsi più liberamente tra i Paesi membri.
L’ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno prevede quindi le nuove norme per l’ingresso da parte dei turisti provenienti dall’Unione Europea e le modalità operative del nuovo pass.
Il pass vaccinale viene rilasciato in forma cartacea o digitale a coloro che:
- hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid-19da non oltre 9 mesi;
- hanno ricevuto la prima dose di vaccino (il pass viene rilasciato dopo 15 giorni);
- sono guariti dal Covid-19 da non oltre 6 mesi;
- hanno effettuato un tampone antigenico o rapido nelle ultime 48 ore e sono risultati negativi.
Diritti e responsabilità dei gestori, dei proprietari e degli intermediari
In linea generale i soggetti di diritto privato non sono preposti alle operazioni volte a verificare l’adempimento delle norme.
In tema di Green Pass l’art. 9 del DL 22 aprile 2021, n. 52, al comma 10, prevedeva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, fosse prevista “l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle Certificazioni”.
Sul punto, l’art. 13 del DPCM 17 giungo stabilisce che “1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e’ effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticita’, la validita’ e l’integrita’ della certificazione, e di conoscere le generalita’ dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”
Alla verifica sono deputati
– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– il personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
– i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
– i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Nel caso in cui vi siano soggetti delegati, l’incarico deve essere effettuato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Sottolinea infine, il decreto, che l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dal Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’interno, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
I titolari di strutture ricettive
Pur comparendo nell’elenco, in assenza di un espresso obbligo che preveda per l’accesso in strutture ricettive o esercizi pubblici, il possesso di certificazione verde COVID-19, i titolari o loro delegati non hanno diritto a effettuare alcuna operazione di controllo. La questione non è di poco conto in quanto, in mancanza di un’espressa disposizione in tal senso, la pretesa dell’esibizione di documenti contenenti dati personali e dati c.d. sensibili ai sensi degli art. 4 e 9 del GDPR, senza il consenso dell’interessato, sarebbe illegittima, facilmente contestabile dall’ospite e potrebbe esporre il titolare a sanzioni. I player della Hospitality sono dunque in attesa dei necessari chiarimenti.

Non c’è da aggiungere altro: il pass verifica stati che al titolare non interessano perché egli ha solo l’obbligo di segnalare i contagiati con sintomi visibili. Come parlare del nulla.