Obbligo di ritenuta: l’Avvocato generale UE in sfavore di Airbnb
L’obbligo di raccolta e trasmissione di informazioni così come l’obbligo di ritenuta fiscale imposto ai “ soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici” dall’art. 4 D-L 50/2017 non contrasta con i principi dell’Unione Europea. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte UE, presentate, lo scorso 7 luglio 2022, nella Causa che vede protagonisti il Gruppo Airbnb e l’Agenzia delle Entrate (per ripercorrere le tappe della vicenda v. ns. post del 19 settembre 2019 e del 26 febbraio 2021).
Rappresenta invece, secondo l’Avvocato Generale, “una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale imposto ai prestatori di servizi transfrontalieri”.
Ricordiamo la funzione dei pareri dell’Avvocato generale: non vincolano la Corte europea, ma propongono, in piena indipendenza, una possibile soluzione giuridica della causa in corso di definizione (C-83/21). A breve torneremo sull’intera questione.
Roma-Lazio: l’Antitrust contro le limitazioni alle locazioni brevi imposte dalla Regione
In direzione opposta, seppur su diversa questione, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) italiana.
Le previsioni dettate dall’art. 4 co. 1 let h) della L.R. Lazio n.8/2022 sulle limitazioni allo svolgimento delle “attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici” (per il contenuto dei limiti, v. ns. post dello scorso 27 maggio), rendono più difficile l’esercizio della libera iniziativa economica senza essere giustificati da motivi imperativi di interesse generale. Così si esprime infatti l’AGCOM in un parere dello scorso 24 giugno.
Secono l’AGCOM tale disposizione “costituisce non solo un’ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica, ma rappresenta altresì una discriminazione nei confronti sia delle attività ricettive svolte in forma imprenditoriale, sia delle altre attività ricettive svolte in forma non imprenditoriale non espressamente indicate nella norma, quali ad esempio le attività di casa vacanza e di bed and breakfast, risultando quindi non proporzionate e discriminatorie, in quanto operanti solamente con riferimento a una particolare categoria di attività turistico-ricettive”.
La norma integrerebbe, secondo l’AGCOM, specifiche violazioni dei principi concorrenziali riconosciuti e tutelati dall’ordinamento eurounitario e nazionale, tra cui gli artt. 49 e 56 TFUE sulla libertà di iniziativa economica e gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione.
I professionisti di HLL dedicheranno a breve gli specifici approfondimenti sull’interpretazione e portata di tali posizioni, alla loro evoluzione e all’impatto sui player del settore.
Per chi volesse intanto approfondire: ecco il Comunicato della Corte di Giustizia: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-07/cp220120it.pdf
e il Parere dell’AGCOM: https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12563290035806C/0/BB868AA46692E942C1258877002C1D86/$File/AS1848.pdf
