Si è svolto oggi l’incontro organizzato da Euroconference, all’interno del Master Breve Legal, sulle nuove figure di intermediario nel Real Estate e nel Turismo. Il corso, tenuto da uno dei nostri professionisti, ha trattato l’istituto del mediatore ed il suo superamento in questo settore, ad opera delle controverse figure delle piattaforme internazionali, ma anche delle nuove declinazioni del Property Manager, tra attività di gestione e di intermediazione. Al canonico sguardo sul comprato normativo nostrano è stata affiancata l’evoluzione giurisprudenziale anche dei Giudici europei, che sempre più, in questo eclettico settore, hanno competenza.
Ne è un esempio il coinvolgimento di una delle più famose piattaforme dell’home sharing: Airbnb, che è stata, proprio per l’ambiguità della sua figura e del suo inquadramento giuridico, nell’arco di pochi anni attenzionata dall’Italia e dalla Francia. A seguito del procedimento francese è stata definita dalla Corte di Giustizia come “esercente servizi di attività dell’informazione” e come tale non sottoposta alla normativa francese sui mediatori (CGUE, Sent. 19 dicembre 2019, C-390/18). Il procedimento avviato in Italia sulla liceità della normativa che prevede anche per i soggetti che gestiscono portali telematici preordinati a mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, di rispettare determinati obblighi fiscali, è invece ancora in sospeso. Le domande presentate dal Tar Lazio, nel luglio 2019, dopo essere state considerate irricevibili dalla Corte di Giustizia il 30 giungo 2020 (Ord. n. C‑618/19) sono state riproposte (con Ordinanza promossa dallo stesso Tar lo scorso 26 gennaio) con una nuova illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e sulla validità di determinate disposizioni della normativa nazionale.
HLL analizzerà i motivi del nuovo ricorso e continuerà a monitorare la questione tenendovi aggiornati.
