Nuovo Governo, stesse linea. Ecco le nuove restrizioni.
Turismo e limite agli spostamenti
L’art. 2 del nuovo DPCM attuativo appena pubblicato ribadisce i consueti limiti alla circolazione, validi per tutti fino al 27 marzo: “Sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.
Continua anche la distinzione in zone colorate, con tanto di zona bianca. Rifiniture sulle misure anti-contagio, vecchi e nuovi suggerimenti e obblighi in materia di protocolli e linee guida per il settore ricettivo.
Spostamenti verso le seconde case: inclusi gli “affitti brevi”?
La generale possibilità di accedere alle proprie unità abitative private (di proprietà o prese in locazione) diverse dalla principale, le c.d. “seconde case“, anche fuori Regione, veniva dedotta, dal 14 gennaio in poi, sia dall’assenza di un esplicito divieto e sia dalle FAQ del Governo. Tema già affrontato dai professionisti di HLL anche su Euroconference Legal (v. https://www.eclegal.it/utilizzo-delle-f-q-nella-normativa-emergenziale/ e post HLL del 21-01-2021): le FAQ, pur prive di valore prescrittivo, avevano “consentito” lo spostamento solo in presenza di alcune (peculiari) condizioni. Ad oggi, si legge sul sito del Governo, le FAQ non sono ancora state aggiornate.
Rimane quindi il dubbio se nel concetto di “abitazione“ – che il DPCM propone all’art. 2 in aggiunta a quelli di “residenza” e “domicilio” – e verso cui “è sempre ammesso il rientro” , si possa ricomprendere:
– qualsiasi titolo abilitativo all’accesso verso una propria unità abitativa, ulteriore rispetto a quella di residenza: unica interpretazione in linea con il dettato normativo, a nostro avviso, oppure
– solo alcuni diritti di godimento di queste “unità abitative ulteriori”, escludendone altri, come proposto dalle precedenti FAQ (che vietavano, per esempio, i c.d. “affitti brevi” o quelli concluse dopo il 14 gennaio) nell’assoluta assenza di indicazioni in tal senso nel precedente DPCM e comunque
– solo il titolo abilitativo dell’effettivo avente diritto, e quindi il titolare del diritto di proprietà o sottoscrittore dell’accordo locativo: ma non il coniuge o il figlio non convivente o altro parente, per esempio, o la domestica che lavora in famiglia, generando evidenti situazioni ancora più paradossali.
Il concetto di abitazione non è specificamente perimetrabile sulla base dei principi del nostro ordinamento e non può certo essere interpretato in modo restrittivo: anche perché evocato in norme lesive di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Il termine “abitazione” dovrebbe essere inteso nella sua accezione più ampia, come unità adibita a uso abitativo, fruibile da ogni avente diritto all’accesso e dai soggetti da quest’ultimo autorizzati. Come sempre.
Ulteriori restrizioni regionali
Alcune Regioni hanno adottato misure più restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale. Ad. es. l’Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 rafforza le restrizioni in tutto il territorio regionale (c.d. zona arancione rafforzata) e prevede in maniera esplicita all’Art. 1:
“5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità…”
Strutture ricettive tra incentivi e restrizioni
Per le strutture ricettive, la possibilità di rimanere o meno aperti resta un’opportunità di scarso interesse finché gli spostamenti tra Regioni o persino interregionali rimangono vietati. E rimangono vietati gli ingressi da molti dei Paesi esteri (v. elenco E dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo). Quello che è necessario e ormai indifferibile è che il Governo affianchi all’imposizione di misure di prevenzione, distanziamento, pulizia e sanificazione idonei strumenti di ristoro, sia per l’ambito alberghiero sia per il c.d. extra alberghiero. Hospitality Law Lab tornerà specificamente sul tema dei ristori e degli incentivi nelle prossime settimane.
