Con il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, il Governo ha approvato il c.d. Decreto rilancio, (ex decreto aprile, ora decreto maggio), ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedendo misure straordinarie di aiuti diretti e indiretti alle famiglie e alle imprese e interventi specifici anche in materia di turismo e Hospitality.
È il Titolo VIII, al capo Capo I dello schema di decreto-legge, che si occupa delle Misure per il turismo e la cultura. L’art. 183, al comma 1 prevede per il periodo d’imposta 2020 “un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.”
Molti i dubbi sui soggetti beneficiari della misura e specialmente sulla possibilità di includere le strutture ricettive non imprenditoriali. Il decreto individua infatti le imprese turistiche ricettive tramite un doppio rinvio alla normativa nazionale e regionale sul punto. Può essere utile quindi, a scopo definitorio, ricordare che l’Art. 4 del Codice del Turismo del 2011 indicava, ai fini di quel decreto, come imprese turistiche “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi […] concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. Quanto all’ulteriore qualifica di “ricettive”, è necessario rinviare alla legislazione regionale. Uno specifico problema connesso alla ricorrente questione dell’inquadramento dei gestori di strutture ricettive pre-qualificate dalle Regioni come non imprenditoriali: è il caso, per esempio, dei B&B. Per risolvere la questione la norma rende esplicita l’estensione del beneficio ad agriturismi e ai B&B, spesso definiti come strutture ricettive non imprenditoriali da alcune normative regionali. La ratio di questa estensione è evidentemente quella di aiutare tutte le strutture ricettive, incluse quelle più modeste per dimensioni e organizzazione: pertanto un’interpretazione coerente con tale ratio porta ad includere tra i beneficiari del Bonus tutte le strutture ricettive tra loro ontologicamente assimilabili sul territorio, indipendentemente dalla specifica qualificazione (peraltro di dubbia legittimità) regionale: anche le c.d. CAV non imprenditoriali, quindi.
Il Bonus opera come tax credit usufruibile “da un solo componente per nucleo familiare” ed “è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.”
Sono inoltre previste ulteriori stringenti condizioni, prescritte a pena di decadenza per il suo riconoscimento:
“a) le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”
Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato quindi senza l’ausilio o l’intermediazione di soggetti che gestiscono portali telematici diversi dalle agenzie di viaggio e tour operator. Curioso, quest’ultimo vincolo, che sembra volto a non disperdere i benefici del contributo attraverso l’intermediazione di piattaforme online (spesso di origine straniera) ma che in realtà lascia molta nebbia sullo spartiacque che andrebbe tirato tra le diverse figure.
La norma definisce anche le modalità di applicazione della misura. Il contributo dello Stato potrà essere scomputato solo per l’80% dal corrispettivo dovuto alla struttura mentre il 20% è riconosciuto come detrazione di imposta sul reddito. Inoltre il fornitore del servizio potrà monetizzare lo sconto concesso al cliente solo sotto forma di credito di imposta in compensazione: una modalità di utilizzo del contributo inspiegabilmente complessa, che potrebbe penalizzare gli utenti che non hanno spazio sul reddito per il recupero della detrazione di imposta e gli operatori che concedono lo sconto, i quali potrebbero non avere imposte da compensare e dovrebbero ricorrere alla cessione del credito a terzi per monetizzarlo.
Nel ringraziare i nostri professionisti Donatella Marino e Alfredo Imparato per il supporto offerto, rileviamo che il contributo al settore della ricettività turistica e della Hospitality italiana è per ora piuttosto contenuto sia per gli importi sia per l’estensione dei beneficiari, oltre ad essere di difficile fruizione. Per un settore così duramente colpito dalla emergenza sarà necessario intervenire con qualcosa di più incisivo.