Cura Italia: nuovi rimedi per i “contratti di soggiorno”

Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 estende al settore della Hospitality le tutele previste nel precedente Decreto del 2 marzo per altre tipologie del settore turistico. E con l’occasione conia i contratti di soggiorno. È una novità di sicuro interesse sia commerciale che giuridico. Ne consegue, dal combinato dei diversi provvedimenti, oltre all’estensione dell’ambito soggettivo a tutti gli operatori della Hospitality, una specifica disciplina dei rimedi in caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico e di risoluzione dei contratti di soggiorno per impossibilità sopravvenuta (la force majeure del nostro diritto civile, grossomodo). Vengono previste così alternative al rimborso richiesto dal Guest alla struttura ricettiva: per esempio, l’emissione di un voucher di importo pari al rimborso da utilizzare entro un anno dall’emissione.

In particolare, ai sensi dell’Art. 88 del Cura Italia: “…Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati …” lo scorso 23 febbraio, ovvero le note misure di contenimento volte a prevenire la diffusione del virus.

L’Art. 28 era ed è una disposizione lunga e complessa, con numerose tipologie di destinatari e diverse fattispecie disciplinate per sommi capi, vista l’emergenza in cui il legislatore si trova oggi ad operare. Prevede, tra gli altri, i rimedi per i contratti di pacchetti turistici, ora estesi ai semplici contratti di soggiorno.

Così infatti, per esempio, il punto 1. dell’articolo 28 del D.L. 2 marzo 2020 “1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti: … d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio …”.

Continua invece al punto 5.   “I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turisticoIn caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Il punto 4 chiarisce inoltre che le disposizioni “… trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio”.

Rilevante il punto 8, del medesimo articolo 28: queste disposizioni sono “ai sensi dell’articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria”.

Moltissime le questioni proposte.

È utile sin d’ora già accennare alla menzione del concetto di “contratto di soggiorno”. Dalla ratio della disposizione il legislatore si rivolge ai contratti che la dottrina giuridica e la giurisprudenza hanno più volte definito come contratti di ospitalità turistica o di alloggio in albergo o contratti di alloggio in struttura turistica diffusamente trattati nel testo “La nuova ospitalità turistica” edito da Key Editori, autori Donatella Marino, Alessio Lanzi e Giuseppe Marino. Anche su questo tema i nostri professionisti stanno elaborando le prime interpretazioni.

Federalberghi in una sua circolare ha già proposto la propria posizione chiarendo che la norma consentirebbe “alle strutture ricettive, nel caso in cui un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione

Anche gli intermediari e le piattaforme del settore dovranno tenere conto di questo provvedimento, introducendo norme di applicazione necessaria.

Il Decreto Cura Italia apre quindi a tutti gli operatori della Hospitality, siano essi gestori di strutture ricettive o più genericamente, e con i limiti che vedremo, gestori di patrimoni immobiliari (Property Manager), una nuova e valida opportunità, di natura giuridica ancor prima che commerciale, di gestione della crisi, da utilizzare tuttavia con estrema cura e professionalità valutando di volta in volta le effettive possibilità applicative. I professionisti di HLL stanno già lavorando alle questioni specifiche loro proposte e tratteranno poco per volta questi temi anche in questa sede divulgativa.

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