Annunci falsi e responsabilità della piattaforma

Con ordinanza dell’11 gennaio scorso, il Tribunale di Trani ha ritenuto ammissibile l’astratta responsabilità civile – da approfondire nel corso di un giudizio per truffa – di uno noto marketplace online per il fatto commesso da un utente. L’indagato aveva pubblicato l’annuncio di una villetta offerta in locazione che non era di sua proprietà, causando così l’errore del guest che aveva corrisposto una somma di denaro per la prenotazione.
La decisione si pone nel solco della giurisprudenza europea e nazionale che, con un percorso interpretativo, sta ridisegnando l’inquadramento giuridico della responsabilità dell’intermediario on line rispetto all’impianto normativo pensato dalla Direttiva E-commerce (Direttiva CE/31/2001, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs n. 70/2003).


L’intermediario e il property manager online nel Real Estate e nella Hosptiality

La vertiginosa crescita delle attività svolte online e dei relativi utilizzatori ha causato un esponenziale aumento della quantità e della varietà degli illeciti commessi online ed il settore del Real Estate e della Hospitality non è estraneo a questa dinamica. La maggior parte delle transazioni legate all’offerta turistica, dalle strutture ricettive agli affitti brevi, sorge, si sviluppa e si conclude attraverso un internet service provider. Anche molte operazioni immobiliari propriamente intese si svolgono, in tutto o in parte, su piattaforme digitali. Ma non solo. La maggior parte dei mediatori immobiliari, anche dei più tradizionali, possiede un proprio sito o pubblica propri annunci su piattaforme di terzi. E’ infine ancora online che ormai avviene con crescente frequenza l’incontro tra property manager che gestiscono patrimoni immobiliari e investitori. Sul punto, anticipiamo la pubblicazione su Key Editore, prevista per questa primavera, di un testo monografico su intermediari e property manager, predisposto da alcuni dei nostri professionisti.

Mediatori, property manager e intermediari: normative ebusiness e non solo

Ovviamente, non tutti gli operatori che operano online sono uguali e mutano conseguentemente le responsabilità. Un tema recente e quindi poco conosciuto da questi nuovi player della società dell’informazione, che spesso ignorano i pericoli di un’incauta esposizione on line. Anche nel Real Estate e nella Hospiltaity occorre distinguere le soluzioni del mercato, sempre più articolate e complesse, che spaziano dal singolo professionista che offre i suoi servizi su un sito personale, alla multinazionale (ma non solo, vista la rapida crescita di operatori domestici) che ospita offerte di terzi, al gestore che combina le posizioni pubblicando anche su siti terzi, alle combinazioni tra O.T.A. e marketplace, ai gestori di piattaforme di incontro tra user e venditore di beni o servizi, cd. “non transaction”. A tutti è applicabile la normativa europea sul commercio elettronico, sui servizi della società dell’informazione e, ricorrendone i presupposti, sugli intermediari, e moltre altre. Un complesso quadro normativo che si evolve con estrema rapidità, per stare al passo con l’evoluzione digitale, che viene poi trasposto nei singoli Paesi e chiarito dalle decisioni dei giudici europei e nazionali, sempre più coinvolti.

Le responsabilità del gestore del sito on line

A seconda della tipologia, e del ruolo svolto, muta il regime di responsabilità previsto dalla normativa europea e italiana applicabile al gestore del sito, e non solo in materia di commercio elettronico. La giurisprudenza, a sua volta, prima quella europea e poi quella italiana, ha progressivamente ridisegnato il regime delle responsabilità, distinguendole sulla base dell’attività svolta in concreto dall’intermediario online e individuando le diverse figure dell’hosting provider passivo e dell’hosting provider attivo.

Ne parla in una serie di contributi che saranno pubblicati su Euroconference Legal in più articoli nel mese di febbraio, l’avvocato Donatella Marino, professionista di HospitalityLawLab, approfondendo le diverse ipotesi di responsabilità civile dell’intermediario, sia riepilogando l’inquadramento normativo sia nello sviluppo successivo proposto dalla giurisprudenza prima europea e poi italiana. Il tema sarà ampiamente trattato nel Master di specializzazione tenuto su Euroconference Legal “Innovazione tecnologica nella hospitality e nel Real Estate” tenuto dall’avv. Donatella Marino il prossimo aprile.

Qui il link per il primo articolo:

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