Peculato per il gestore della struttura che non riversa l’imposta di soggiorno

A torto o a ragione, sono sempre più numerosi e severi i controlli sulle violazioni alle normative sulla Hospitality in tutta Italia. E sempre più spesso seguiti da sanzioni davvero pesanti, specialmente in alcune Regioni. Tra le contestazioni più temute, quella del peculato – previsto dall’Art. 314 cod. pen. – per il mancato versamento della imposta di soggiorno, qualora sia prevista dal Comune di riferimento. Sono in molti a non saperne gran che, di questo tributo: i destinatari della norma penale possono essere i gestori di alberghi ma anche di strutture ricettive non alberghiere, spesso di dimensioni molto contenute come gli affittacamere o anche i B&B o le CAV.

Più controversa la questione quando la violazione della normativa sull’imposta di soggiorno viene posta in essere da alcune categorie di locatori – o da intermediari e portali – talvolta anch’essi obbligati, ma a diverso titolo e con responsabilità di altra natura, ad alcuni adempimenti relativi a questo atipico tributo. Situazione non trattata nel presente approfondimento.

Quanto alle strutture ricettive, in caso di violazione delle disposizioni sull’imposta di soggiorno la normativa penale viene ormai applicata con crescente rigore e  le Procure procedono decise con i rinvii a giudizio. La pena edittale ex Art. 314 cod. pen. è molto seria: è prevista la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi.

 Utilie rivedere, sul punto, i passaggi salienti della recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, del 7 febbraio 2019 n. 6130. Questa la vicenda, opportunamente semplificata alla luce delle finalità di questo sito.

Al gestore di un albergo che non aveva debitamente versato l’imposta di soggiorno (in realtà gli imputati – rispettivamente AD della proprietà alberghiera e direttore del albergo- erano due, in concorso) era stata contestata l’appropriazione dei relativi importi incassati dai clienti della struttura alberghiera. Il Tribunale di Milano condannava dunque il gestore per il reato di peculato di cui all’Art. 314 cod. pen. e la Corte d’Appello ne confermava la decisione.

Il gestore ricorreva quindi alla Suprema Corte di Cassazione trattando numerosi aspetti. Tra i tanti, contestava la qualifica dei gestori di strutture alberghiere quali pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio” o anche la “violazione di legge in relazione alla L. n. 2248 del 1965, artt. 4 e 5 con riferimento alla omessa disapplicazione del Regolamento comunale della città di Milano sull’imposta di soggiorno per contrasto con gli artt. 23 e 36 Cost.“. Il gestore ricorrente prospettava anche una “questione di legittimità costituzionale del D. Lgs. n. 23 del 2011, art. 4, con riferimento al D. Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, per contrasto con gli artt. 23 e 36 Cost.“: il ricorrente, in particolare, sottolineava che l’attività di riscossione in questi casi non poteva essere paragonabile a quella di altre categorie, (come quella dei tabaccai), in quanto si tratterebbe di “un’imposizione unilaterale, senza la possibilità di sottrarsi e imponendo la prestazione a titolo gratuito“.  Altro aspetto è quello della “violazione dell’art. 5 cod. pen. e al principio espresso dalla Corte costituzionale (sent. n. 364 del 1988) in tema di ignoranza inevitabile, quanto alla qualifica pubblica assunta con il Regolamento comunale sull’imposta di soggiorno nella città di Milano“. Ciò in quanto “all’epoca dei fatti la normativa in esame era sicuramente oscura quanto ai profili giuridici dell’attività delegata ai gestori di strutture ricettive dai regolamenti comunali, tenuto conto dell’apparato sanzionatorio dagli stessi previsto (sanzioni di tipo amministrativo)”.

Oltre ad altri aspetti, il ricorrente albergatore sosteneva anche che “le condotte previste dalla normativa regolamentare e da quella penale sarebbero del tutto coincidenti e sovrapponibili e la circostanza che il legislatore non abbia previsto sanzioni penali per punire gli inadempimenti in ordine alla riscossione dell’imposta di soggiorno renderebbe evidente l’intenzione del legislatore di affidarne la punizione alla sola sanzione amministrativa”, speciale rispetto a quella penale. Interessante anche il rilievo in merito alla “mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 323 bis cod. pen.” in quanto “il ricorrente aveva provveduto a versare tutte le somme dovute, con i relativi interessi, dimostrando che la condotta non era connotata da alcuna gravità. Pertanto, andava riconosciuta la sopra indicata circostanza mitigatrice della pena, tenuto conto anche delle condizioni in cui versava il ricorrente all’epoca dei fatti e della poca chiarezza del quadro normativo.”

Questo secondo la ricorrente struttura alberghiera. Ma la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso “infondato in ogni sua articolazione”, rigettandolo.

Questo perché “la questione della configurabilità del reato di peculato nel caso di appropriazione da parte del gestore di una struttura alberghiera o ricettiva residenziale delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per conto dell’ente comunale è stata già affrontata” in modo conforme dalle precedenti pronunce di legittimità, contribuendo a creare un orientamento ad oggi consolidato, di cui la nuova sentenza riassume il percorso.

La disciplina dell’imposta di soggiorno è contenuta nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 4, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”: e l’imposta di soggiorno propriamente denominata è esclusivamente quella individuata dal primo comma dell’art. 4, il quale dispone che “i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio“.

Sarebbe dunque chiaro, secondo la Corte, il perimetro normativo del tributo, avendone il legislatore individuato il presupposto, costituito dal soggiorno nelle strutture ricettive localizzate entro il territorio degli enti locali impositori, nonché i soggetti passivi, rappresentati dagli ospiti di tali strutture, la  misura e la destinazione del gettito del tributo, disponendo che le entrate sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo.

La disciplina di dettaglio non è ancora stata varata, con la conseguenza che, in sede di regolamentazione del tributo i Comuni capoluogo di Provincia sono espressamente autorizzati a disporre “ulteriori modalità applicative del tributo“, nonché a prevedere esenzioni in quanto, nel caso di mancata emanazione del regolamento nei termini previsti, i Comuni possono comunque procedere alla istituzione del tributo.

La qualifica assunta dai gestori delle strutture ricettive esula dall’ambito della responsabilità d’imposta, sicché il gestore è un terzo rispetto alla obbligazione tributaria ed il suo coinvolgimento avviene ad altro titolo, ossia quale destinatario di obblighi formali e strumentali all’esazione del tributo comunale.”

Ne discende che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra il Comune (come soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva (soggetto passivo)

La Corte di Cassazione riprende poi la posizione già assunta sul punto dalla Corte dei Conti, secondo cui “i soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.

In tal senso giova anche richiamare il recente arresto in tema di imposta di soggiorno delle Sezioni Unite civili della Corte cassazione (ord. 19654 del 24/07/2018, Rv. 649978), secondo cui tra il gestore della struttura ricettiva (o ‘albergatore’) ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio di denaro pubblico“.

Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pubblicistica di quest’ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto “.

Muovendo da tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto che il gestore della struttura, incaricato della riscossione dell’imposta di soggiorno in esame, rivesta la qualità di incaricato di pubblico servizio, anche in assenza di un preventivo, specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, in considerazione della natura prettamente pubblicistica della sua attività.

La Corte non accoglie nemmeno il riferimento alla ignoranza scusabile: infatti “non sussisteva alcun dubbio ragionevole che le somme andassero riversate al Comune (il ricorrente si era astenuto da qualsiasi attività volta a documentare la riscossione, dimostrando plasticamente la volontà di non voler effettuare alcun riversamento)”.

Esclusa l’applicabilità della scriminante specifica e delle attenuanti generiche, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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