Dall’Europa: buone notizie per Airbnb Ireland

L’Avvocatura generale della Corte di Giustizia UE ritiene di poter qualificare come “servizi della società dell’informazione” le attività svolte da Airbnb Ireland in Francia. In Italia, recentemente, i giudici del Tar Lazio avevano respinto il ricorso di Airbnb Ireland e Airbnb Payments contro alcune disposizioni (e relative interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate) del D.L. 5072017 sulla cui base il portale (semplificando) avrebbe dovuto operare l’obbligo di ritenuta del 21% del canone o corrispettivo versato. Ad opposte conclusioni sembra esser giunta l’Avvocatura generale, chiamata a esprimersi su un contenzioso francese (relativa a diverso argomento, la c.d. “legge Hoguet”). In entrambe le vicende, la italiana e la francese, ai giudici veniva richiesto, tra l’altro, di valutare la possibilità di qualificare il servizio fornito da Airbnb Ireland quale “servizio della società dell’informazione ai sensi della direttiva 2000/31/CE”.

Ma vediamo, sempre semplificando per quanto possibile e con qualche necessaria approssimazione, i punti di intersezione delle due posizioni.

1. Innanzitutto il Tar Lazio. Airbnb fra i motivi di ricorso presentati lamentava “l’omessa disapplicazione dell’art. 4 del d.l. 50/2017 quale atto normativo in contrasto con la direttiva 1535/2015/UE per omessa previa comunicazione alla Commissione europea dell’introduzione di regole tecniche nella società dell’informazione”. La citata direttiva del 9 settembre 2015 n. 1535 prevede una particolare procedura di notifiche in relazione alle regole relative ai servizi delle società d’informazione: ne conseguirebbe che l’omessa previa notificazione alla Commissione europea determinerebbe automaticamente l’inopponibilità di tali regole. Secondo quanto sostenuto da Airbnb in tali ricorsi, di conseguenza, “l’amministrazione resistente avrebbe dovuto disapplicare il d.l. n. 50/2017 ed astenersi dal dare alcuna attuazione alle misure tecniche qui in rilievo, e tale omessa disapplicazione costituisce motivo di annullamento del provvedimento impugnato, per violazione di legge e travisamento in diritto”.

Il TAR Lazio, in ogni caso, rigettava il ricorso presentato da Airbnb, sostenendo che “come ha rilevato la Corte di giustizia nel caso Uber contro Francia (…) in fattispecie non certo identica ma caratterizzata da profili di interesse per la vicenda in esame, in caso di servizi di intermediazione effettuati in via elettronica occorre distinguere tra il servizio della società di informazione e il servizio oggetto dell’attività di intermediazione (nel caso di Uber c/ Francia, il servizio di trasporti, nel nostro caso, il servizio di locazione breve di immobili). Nel caso della sentenza Uber, la Corte di giustizia UE ha riconosciuto l’intermediazione come meramente accessoria rispetto al servizio di trasporto, in quanto “il servizio di intermediazione fornito dalla società interessata era indissolubilmente legato all’offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo creata dalla stessa” (par. 21). Nel caso oggetto del presente giudizio, vale l’esatto contrario del caso Uber: l’attività di intermediazione di Airbnb è ben distinta da quella di locazione breve posta in essere dai proprietari di immobili, la quale peraltro non è regolata da disciplina comunitaria ed è soggetta, per quanto riguarda i proventi della locazione, alla disciplina nazionale della tassazione sui redditi (…). Nel caso di specie, pertanto, non è possibile applicare la normativa in materia di servizi alle società dell’informazione, con riferimento alle prestazioni di servizio di locazione di imm obili che deveono essere tenute distinte”

2. Diverso il caso francese portato davanti alla Corte di Giustizia. A fronte della causa avviata da parte del Parquet de Paris (procura di Parigi) nel 2017 quanto affermato da parte dell’avvocato generale della Corte di Giustizia UE Marciej Szpunar nelle proprie conclusioni sembra prediligere l’interpretazione di Airbnb Ireland. La questione era stata sollevata sulla base del contenzioso fra l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP) e Airbnb Ireland e ipotizzava una supposta violazione della normativa francese (“legge Hoguet”) in materia di attività di agente immobiliare. Airbnb Ireland negava di agire in qualità di agente immobiliare contestando quindi l’applicabilità alla propria posizione della “legge Hoguet” per incompatibilità con la direttiva relativa ai servizi delle società dell’informazione. Le conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar si soffermano proprio sulla possibilità di qualificare il servizio fornito da parte di Airbnb Ireland quale “servizio della società dell’informazione ai sensi della Direttiva 2000/31/CE”, sottolineando che “un servizio consistente nell’intermediazione, tramite una piattaforma elettronica, tra potenziali locatari e locatori che offrano prestazioni di alloggio di breve durata, in una situazione in cui il prestatore di detto servizio non eserciti un controllo sulle modalità essenziali di tali prestazioni, costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi di dette disposizioni. Il fatto che detto prestatore proponga parimenti altri servizi a contenuto materiale non osta alla qualificazione del servizio fornito elettronicamente come servizio della società dell’informazione, a condizione che quest’ultimo servizio non rappresenti un tutto inscindibile con i servizi medesimi”; di conseguenza, secondo quanto affermato dall’Avvocatura generale, “uno Stato membro, diverso da quello sul cui territorio un prestatore di servizi della società dell’informazione sia stabilito, non può, per motivi ricompresi nell’ambito regolamentato, restringere la libera circolazione dei servizi medesimi invocando, nei confronti di un prestatore di  servizi della società dell’informazione, d’ufficio e senza che sia necessario un esame delle condizioni sostanziali, prescrizioni come quelle relative all’esercizio della professione di agente immobiliare, fissate dalla legge Hoguet”.

Le conclusioni dell’avvocato generale Maciej Szpunar sono state comunicate alla Corte di Giustizia e sembrano favorire la posizione di Airbnb Ireland che potrebbe attendere in tale sede una pronuncia favorevole.

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