In pericolosa crescita le truffe online nel Real Estate nella Hospitality. Causa del dirompente fenomeno è la facilità con cui il truffatore può accedere a fotografie, immagini e descrizioni di alloggi sparse per il web riproponendoli su un proprio sito, pur non avendone la disponibilità. Turisti e studenti stranieri sono le vittime privilegiate: pagano caparra e fittizie provvigioni di mediazioni per poi scoprire che l’alloggio prenotato non esiste o non è accessibile. Un fenomeno che si aggrava quando le prenotazioni sono realizzate attraverso annunci pubblicati direttamente sui social network.
Sul punto riportiamo oggi l’opinione del Prof. Alessio Lanzi e gli approfondimenti dell’Avv. Angelo Giuliani, avvocato penalista dello Studio Lanzi Del Sasso, tra le prime law firm di diritto penale in Italia.
Giuliani, cui diamo il benvenuto su Hospitality Law Lab, interverrà negli aggiornamenti in diritto penale del Real Estate e della Hospitality in supporto al Prof. Alessio Lanzi, da tempo componente anche del nostro Comitato Scientifico.
Come si configura la truffa online nel Real Estate
Il Prof. Lanzi chiarisce il fenomeno, che si è intensificato a causa della pandemia cambiando le abitudini nel Real Estate ricettivo. “Da un lato”, afferma “ha accelerato la digitalizzazione ed incrementato il mercato online, tanto che gli annunci sul web, per chi cerca un appartamento o
una stanza in locazione, sono ormai diventati una strada obbligata; dall’altro, però, ha aumentato significativamente il rischio di frodi telematiche e le metodologie con cui vengono realizzate.”
“Ciò che accade”, aggiunge l’avvocato Giuliani, specializzato nell’assistenza su truffe online “è che tali immagini vengano acquisite ed utilizzate da malintenzionati, all’insaputa dei proprietari/gestori degli appartamenti, per realizzare truffe online, ai danni di ignari utenti del web. La condotta descritta configura una truffa, punita dall’art. 640 c.p. Ma non solo. I giudici ritengono applicabile l’aggravante della c.d. minorata difesa prevista dall’art. 61 n.5 c.p., che comporta un incremento della pena applicabile. Questo perché nei rapporti online il malintenzionato si trova in un luogo diverso e spesso molto distante rispetto a quello in cui si trova la vittima, può quindi facilmente schermare la sua identità o far perdere le sue tracce. Inoltre, dato il rapporto virtuale, è più facile che l’appartamento venduto o affittato non sia sottoposto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente o del guest. (si veda, da ultimo, Cass. Sez. II, dep. 26 gennaio 2022, n. 2902).”
Ma il gestore del sito o il property manager è penalmente responsabile?
“In linea di massima i gestori delle piattaforme non sono responsabili degli illeciti compiuti dai truffatori” aggiunge Giuliani (per un approfondimento invece in tema di responsabilità civile delle piattaforme, v. l’articolo di Donatella Marino, avvocato civilista in Hospitality Law Lab, pubblicato da Euroconference: https://www.eclegal.it/annunci-falsi-ipotesi-responsabilita-civile-del-marketplace-parte/ )
“A meno che”, chiarisce Giuliani “si provi che il gestore e l’intermediario ne fossero a conoscenza o che comunque non avessero posto in essere i normali accorgimenti per impedire la truffa”.
Per scongiurare rischi di natura penale dunque, se si viene a conoscenza di utilizzi non autorizzati di fotografie relative a propri alloggi, è essenziale informare tempestivamente l’autorità giudiziaria, sporgendo denuncia alle forze dell’ordine.
“Ciò consente” conclude Giuliani, “di evidenziare la completa estraneità degli operatori rispetto alle condotte truffaldine e, al contempo,
di tutelare ignari utenti dalle ormai troppo frequenti truffe online.”
Hospitality Law Lab continuerà a offrire spunti e suggerimenti sul punto: ma è indispensabile che ogni situazione problematica, posta la delicatezza delle questioni, vada comunque gestita con il professionista.
