Nuove disposizioni e soprattutto nuove interpretazioni. Le limitazioni previste dagli ultimi provvedimenti emergenziali ridisegnano la mappa a colori dell’Italia con restrizioni differenziate confermando il divieto generalizzato di spostamento tra le Regioni.
La regola generale, dunque, viene dal Decreto-Legge 2/2021 (e ribadita dal DPCM 14 gennaio): “Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.” (art. 1 co. 3)
Sono 4, quindi, le possibili deroghe alla regola generale. Ricorrono quando lo spostamento è motivato da:
-comprovate esigenze lavorative
-situazioni di necessità
-motivi di salute
-rientro alla propria residenza, domicilio abitazione
Chiarisce poi la Circolare Gabinetto del Ministro diretta ai Prefetti che “in virtù di tale ultima previsione, gli spostamenti potranno avvenire verso aree regionali anche di colore “arancione” o “rosso” (15350/117/2/1 Prot.Civ. Roma, 18 gennaio 2021)
La discussione sugli spostamenti verso le seconde case: le diverse interpretazioni
Dal nuovo decreto è scomparso l’inciso presente nei decreti di dicembre che escludevano espressamente gli “spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma”.
1.L’iniziale reazione dei media è stata di ritenere che, caduto il divieto espresso, lo spostamento verso le seconde case fosse consentito tout court. In realtà, questa può essere una delle interpretazioni, seppur forzata, del cambio di impostazione del Legislatore: ogni scelta legislativa sottende una ratio, e ha certamente una sua logica sostenere che se il Legislatore ha ritenuto di non ripetere un divieto è perché il divieto, in quanto tale, è venuto meno.
2.Una seconda interpretazione ruota semplicemente intorno al dato testuale: a differenza dei concetti di residenza e domicilio, quello di “abitazione” non è definito nel nostro ordinamento. Per perimetrarlo, dunque, è possibile riferirsi all’uso abitativo di una unità immobiliare, da contrapporsi a quello commerciale, ricettivo o altro, utilizzato in varie occasioni nel nostro ordinamento. In questa accezione, sarebbe ricompresa qualsiasi “casa” ad uso abitativo, incluse le c.d. “seconde case”. Più complessa è invece la ricostruzione del termine “rientro”: del tutto privo, ad oggi, di riferimenti normativi o giurisprudenziali utili per una seria ricostruzione di questo concetto in chiave giuridica.
3.Intanto sul sito del Governo, sono state aggiornate le FAQ. Si legge: “Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro“, è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. […]” continuando con alcune prescrizioni estranee al dettato normativo. Una interpretazione che rimane piuttosto fumosa, ma più di tutto, preoccupante, per l’introduzione di una serie di elementi del tutto estranei alla normativa che si propone di chiarire.
Il valore giuridico delle FAQ
Si tratta delle risposte alle domande più ricorrenti fornita dai funzionari dei diversi ministeri. Non sono fonti normative, e se dotate di contenuto precettivo, svolgono un ruolo sconosciuto a qualsiasi gerarchia delle fonti e dunque comprimente le libertà costituzionali fissate dall’art. 13 della Costituzione. Non sono norme nemmeno di natura secondaria, o sussidiaria o circolari con valenza interna. Prive di data e di paternità specifica, non costituiscono atti di interpretazione nemmeno latamente autentica, provenendo tra l’altro dai più disparati ministeri, né sono richiamate da testi normativi che attribuiscano loro qualche valore almeno per relationem.
Nelle intenzioni avrebbero la funzione di chiarire concetti giuridici di difficile lettura per il cittadino. Ma nella pratica tendono ultimamente ad assumere un ruolo precettivo, anziché chiarificatore, che preoccupa. Soprattutto considerando che intervengono sull’art. 16 della Costituzione che regola la libertà di circolazione comprimibile per motivi di sicurezza o sanità solo mediante leggi o atti aventi forza di legge.
Resta da chiedersi quale sia il valore di una FAQ la cui interpretazione comprimesse un diritto del cittadino più di quanto fosse previsto dalla norma interpretata.
Non si tratta di tematiche trascurabili: una modifica del ruolo delle FAQ potrebbe procurare una irreparabile lesione alla funzione garantista dell’attuale sistema delle fonti, con preoccupanti ricadute.
