Dopo quasi 4 mesi di chiusura dei confini l’Unione Europea si avvia verso la normalità agognata. Si allentano quindi le restrizioni anche per i viaggi “non essenziali” da e per alcuni “Paesi Terzi”. Con la Raccomandazione n. 9208 del 30 giugno 2020, il Consiglio dell’Unione Europea ha indicato una serie di Paesi Terzi, i cui cittadini potranno liberamente entrare nell’area Schengen.
In Italia, il Ministro della Salute con Ordinanza dello scorso 30 giugno ha così deciso di mantenere la quarantena obbligatoria (prevista dal DPCM 11 giugno 2020) per i viaggiatori provenienti dai Paesi extra Schengen ai quali “si applica l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario”: se da un lato, quindi, si amplia il numero dei possibili viaggiatori che potranno godersi le vacanze nel nostro Paese, dall’altro l’obbligo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario alimenta dubbi.
Le restrizioni previste dagli artt. 4 e 5 del DPCM 11 giugno 2020 continuano quindi ad applicarsi ai viaggiatori provenienti dai Paesi extra Schengen (per lo meno fino al 14 luglio 2020). Per esempio, il turista è tenuto “a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione[…] recante l’indicazione”, tra i vari dati, dell’indirizzo completo “dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario [… ]e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa. “
Questi turisti, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare il loro ingresso “immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio” sottoponendosi “alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco”.
Di particolare interesse le previsioni dei punti 4 e 6 dell’art. 4 del DPCM:
“4. […] ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato […] non sia possibile […] raggiungere effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario[…] l’Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che […] determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura”.
Inoltre, al punto 6: “ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora […] le persone fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria che […] in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura.“
Ecco dunque un nuovo problema per albergatori, gestori di altre strutture o di appartamenti: devono accertare che l’ospite provenga da un Paese per i quali l’ingresso in Italia è consentito senza restrizioni? E, nel caso negativo, verificare che abbia effettuato il periodo di isolamento previsto dalla normativa? Allo stato, gli obblighi previsti sono prevalentemente posti a carico del viaggiatore: in capo al gestore, solo gli obblighi di cui all’art. 109 del TULPS in materia di comunicazioni alla Questura che potranno avere un indiretto effetto di comunicazione alle Autorità sanitarie o altrimenti competenti.
Ancora, come deve comportarsi un albergatore/gestore che riceve la richiesta da parte di un cittadino extra Schengen di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario nell’alloggio? Deve comunicarlo agli altri eventuali ospiti? Gli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti suggerirebbero di sì, ma in questo modo rischierebbe di allarmare gli ospiti ed esporre a ulteriori e diversi i rischi la propria struttura.
In conclusione, per questi cittadini extra Schengen il trattamento da parte delle Autorità nazionali sembra essere più definito. Ma è legittimo interrogarsi sulla possibilità di estendere, in via analogica, l’applicabilità di queste disposizioni anche ad altro turista (cittadino UE o italiano non residente) per il quale sia disposto l’isolamento fiduciario da parte dell’autorità sanitaria: e questo, per esempio, nell’inciso in cui si prevede che siano ad esclusivo carico del viaggiatore le spese sostenute per adempiere all’ordine dell’autorità. Non si vede infatti perché il trattamento debba essere differenziato, posto che i rischi e le conseguenze in capo all’albergatore/gestore sono gli stessi.
