Corte costituzionale e poteri ai Comuni nella Hospitality. Parte 2: alberghi e CAV

La sentenza n. 186/2025 della Corte costituzionale incide anche sulla libera iniziativa economica degli albergatori e dei gestori dell’extra-alberghiero operanti in territori ad alta pressione turistica in Toscana.

Il Governo aveva chiesto di dichiarare illegittime le disposizioni della legge della Regione Toscana sul turismo che ampliavano i poteri di intervento dei Comuni nella regolazione delle attività alberghiere ed extra-alberghiere. Anche su questo fronte però la Corte ha respinto il ricorso, ritenendo legittime le nuove regole eventualmente introdotte dai Comuni, purché finalizzate a primarie esigenze di tutela sociale, equilibrio urbano e sostenibilità e a condizione che rispettino i principi di ragionevolezza, proporzionalità e imparzialità.

Il tema del ruolo dei Comuni è stato centrale anche nel recente Forum Internazionale del Turismo 2026 organizzato dal Ministero del Turismo appena tenutosi a Milano, nel corso del quale è stata più volte sottolineata la necessità di proporre anche nuovi modelli di sviluppo turistico agli investitori e operatori della Hospitality. All’evento – cui hanno partecipato alcuni nostri Partner – è emersa con forza l’esigenza di puntare su delocalizzazione e destagionalizzazione del turismo, per contrastare fenomeni non solo di overtourism ma anche di undertourism.

Un percorso che passa, innanzitutto, dalla valorizzazione dei borghi italiani: piccoli gioielli che, per una pluralità di fattori, stanno progressivamente svuotandosi, restando privi sia di residenti sia di flussi turistici. Parallelamente, per le località già oggi fortemente attrattive – che sembrerebbero concentrarsi in circa il 4% del territorio nazionale – sarà fondamentale investire sulla destagionalizzazione, al fine di evitare picchi di affluenza che congestionano alcune aree, alternati a lunghi periodi di sottoutilizzo dell’offerta turistica. Una dinamica distorsiva, con ricadute dirette sugli operatori economici, sull’occupazione e, più in generale, sull’ utilizzo sostenibile del territorio.

Ecco l’intervista del venerdì ai nostri Partner amministrativisti dello Studio Inzaghi e alla nostra Partner civilista Donatella Marino, autrice anche di un nuovo approfondimento per Euroconference Legal sulla posizione della Consulta in merito ai vincoli eventualmente imposti dai Comuni alle strutture alberghiere ed extra-alberghiere operanti in Toscana (vd. link https://www.eclegal.it/overtourism-potere-dei-comuni-toscana/).

Cosa ha deciso la Corte costituzionale in merito ad alberghi e strutture estra-alberghiere?
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro alcune disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024. In particolare, il Governo ha contestato (oltre alle norme riguardanti le locazioni turistiche brevi, di cui abbiamo già parlato nell’ultimo approfondimento, ecco il link 

https://hospitalitylawlab.net/2026/01/23/corte-costituzionale-e-poteri-ai-comuni-nella-hospitality-parte-1-locazioni-turistiche-brevi/), norme che incidono sulla disciplina degli alberghi e delle strutture ricettive extra-alberghiere, ritenendo che introducessero limiti eccessivi all’attività economica e attribuissero ai Comuni poteri troppo ampi e non sufficientemente predeterminati dal legislatore regionale. La Corte ha dichiarato le questioni inammissibili o infondate, confermando la legittimità dell’impianto normativo regionale.

Quali erano le principali censure sollevate dal Governo sugli alberghi?

L’impugnazione riguardava la norma che consente agli alberghi di aumentare la propria capacità ricettiva fino al 40%, associando alla gestione unità immobiliari residenziali ubicate entro duecento metri dalla struttura principale, con possibilità per i Comuni di fissare una percentuale inferiore. Secondo il Governo, questa facoltà riconosciuta ai Comuni sarebbe stata priva di criteri vincolanti, con il rischio di scelte arbitrarie e di una compressione ingiustificata della libertà di iniziativa economica degli operatori.

Come ha deciso la Corte costituzionale, per gli alberghi?

La Corte ha ritenuto infondate le censure del Governo. Ha ricostruito il quadro normativo complessivo, ricordando che la legislazione regionale già prevedeva limiti analoghi e che la nuova disposizione già mira a introdurre una maggiore flessibilità dell’offerta alberghiera, e deve dunque consentire di mantenere il controllo pubblico sul governo del territorio. Secondo la Consulta, la possibilità per i Comuni di modulare la percentuale non è irragionevole, poiché rientra nella loro fisiologica funzione di pianificazione e regolazione degli insediamenti. La discrezionalità amministrativa, ha precisato la Corte, resta comunque soggetta ai principi di ragionevolezza, imparzialità e al controllo del giudice.

Cosa ha contestato il Governo in relazione alle strutture extra-alberghiere?

Il Governo ha impugnato le norme che impongono che strutture come affittacamere, B&B (Bed and Breakfast) e CAV (case vacanza) possano operare solo in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva e che debbano essere gestite in forma imprenditoriale, oltre al divieto di superare i limiti dimensionali mediante la gestione di più strutture nello stesso edificio. Le censure facevano leva, tra l’altro, sulla presunta irragionevolezza della disciplina e sulla lesione della libertà economica e del diritto di proprietà.

Cosa ha deciso la Consulta, quanto alle CAV e le altre strutture extra-alberghiere?

Anche in questo caso la Corte ha respinto, in parte dichiarandole inammissibili e in parte infondate, le questioni sollevate. Ha chiarito che non esiste una contraddizione tra le caratteristiche materiali di un immobile, simili a quelle di una civile abitazione, e la  destinazione urbanistica turistico-ricettiva di quest’ultimo, poiché ciò che rileva è l’uso funzionale e stabile dell’immobile. Inoltre, la scelta di imporre una gestione imprenditoriale e di evitare elusioni dei limiti dimensionali è stata ritenuta espressione della discrezionalità legislativa regionale in materia di turismo, giustificata da finalità di ordine pubblico economico, concorrenza e governo del territorio.

In sintesi, quale messaggio emerge dalla sentenza della Corte costituzionale?

La sentenza conferma la legittimità dell’intervento regionale e il ruolo centrale degli enti locali nella regolazione del fenomeno turistico. La Corte riconosce ampi spazi di intervento normativo e amministrativo quando le scelte sono orientate a obiettivi di interesse generale, come l’equilibrio urbano, la sostenibilità e l’ordinato sviluppo dell’offerta ricettiva, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

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