E’ di qualche giorno fa l’ultimo intervento di Booking.com per adeguarsi ai nuovi obblighi per le piattaforme digitali, tra cui il Digital Services Act (DSA), la normativa europea che sta rivoluzionando i mercati e il diritto. In linea con la normative a tutela del Consumatore, infatti, Booking.com richiede ai propri utenti che offrono alloggi (chiamati Trader nel DSA, Partner da Booking o Host da altre piattaforme come Airbnb) di “autocertificarsi”, indicando, tra le altre, se operano come soggetti business o privati. Una distinzione che comporta serie ricadute.
Questo nuovo adeguamento è richiesto perché il DSA, già in vigore anche in Italia dal 2024, si applica a tutti gli intermediari e piattaforme online nell’Unione Europea, ma prevede obblighi particolarmente stringenti per le Very Large Online Platforms, dette anche VLOP: sono quelle con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell’UE, per intenderci, come Booking, appunto. Oltre a rafforzare gli obblighi di compliance su controllo e moderazione dei contenuti, pubblicità e gestione dei rischi sistemici, il DSA sancisce un obbligo trasversale: la massima trasparenza nei rapporti tra piattaforme, Trader (chiamati Partner da Booking, o genericamente Host nella Hospitality) e utenti finali (Guest).
Il cuore della disciplina sta nell’art. 30 DSA sulla tracciabilità dei trader: chi offre beni o servizi attraverso una piattaforma deve essere identificabile, così che il Consumatore sappia con chi interagisce. Ricordiamo che il Guest gode della nota tutela consumeristica solo quando conclude il contratto con un professionista. Se l’interlocutore contrattuale del Guest è un privato, tali tutele non operano.
Se l’utente Partner/Host è un albergatore, dunque, o un gestore di immobili che agisce in prima persona (per esempio, i Property Manager che operano con il cd. “Vuoto per pieno”) questa qualificazione è semplice: si tratta di un soggetto business, un Professionista. Altrettanto facile l’inquadramento del soggetto privato che mette direttamente in locazione un proprio immobile tramite la piattaforma digitale. Emerge invece un problema qualificatorio serio per quei Property Manager italiani che agiscono con un doppio ruolo: da un lato gestiscono le locazioni in nome e per conto di privati, dall’altro offrono direttamente alcuni loro servizi attraverso la loro attività imprenditoriale. Una situazione ibrida che mal si concilia con la rigidità dell’interfaccia di Booking e delle piattaforme, che non consente questa distinzione nell’account. Ed è questo che genera i rischi, sia sanzionatori, sia civilistici sia fiscali: come possono i Property Manager essere inquadrati correttamente senza incorrere in false dichiarazioni o in violazioni delle norme di trasparenza?
La questione non è nuova. I nostri partner di Hospitality Law Lab continuano a seguirla in tutte le sedi, sia assistendo i loro clienti nell’adeguamento dei contratti (con i proprietari e con le piattaforme) sia per condividere i relativi approfondimenti con i lettori di Hospitality Law Lab. Un tema che va sempre affrontato congiuntamente con la compliance fiscale richiesta dalla nota Direttiva DAC7, per evitare, oltre che false dichiarazioni, anche discrepanze informative che possono attivare investigazioni da parte dell’AGCM o dell’Agenzia delle Entrate. Una questione che oggi si ripropone, con nuove complessità.
Cosa prevede il DSA in termini di “autocertificazione”?
L’Articolo 30, intitolato Tracciabilità degli operatori commerciali, richiede che i fornitori di piattaforme online (che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con Trader) si impegnino a fare in modo che tali Trader (Partner per Booking e Host per Airbnb) possano fruire di piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi solo dopo aver ottenuto una serie di informazioni e autocertificazioni.
Come hanno aderito a questa richiesta le piattaforme digitali?
Booking.com, per esempio, ha istituito un modello, che si chiama Know Your Partner (KYP) form, in cui il Partner indica tutti i dati richiesti. Così facendo, il Partner assume su di sé la responsabilità per eventuali dichiarazioni false, errate o incomplete e per le relative conseguenze (per esempio, in caso di sanzioni).
Quali novità e obblighi stanno introducendo le piattaforme digitali, in generale?
Booking e Airbnb hanno reagito rapidamente, in quanto hanno:
- aperto Transparency Hub e pubblicato report semestrali,
- aggiornato termini e condizioni,
- introdotto autocertificazioni e verifiche documentali sugli host,
- indicato in chiarezza e trasparenza ai Consumatori, sulla base delle informazioni ricevute, se l’annuncio proviene da un operatore professionale.
Nei confronti di quali soggetti Trader / Host si pone il problema di identificazione?
Se l’Host è un gestore di albergo o struttura ricettiva, alberghiera o extra-alberghiera, il problema non si pone: è un imprenditore, un professionista da tutti i punti di vista. Se è un privato, persona fisica, che concede in locazione la propria unità abitativa, ugualmente non ci sono dubbi. La questione emerge invece nel caso tipico dello short term italiano, quando entra in gioco il Property Manager (PM) che agisce in nome e per conto del proprietario, in parte, e in parte direttamente. In altre parole, molti PM operano con un “doppio cappello”:
- da un lato gestiscono immobili di terzi (privati locatori), in forza di mandato con rappresentanza, concludendo prenotazione e contratto di locazione in nome e per conto del proprietario;
- dall’altro offrono anche i propri servizi, con attività imprenditoriale diretta.
La piattaforma non consente però questa distinzione: l’account deve essere registrato o come “privato”, o come “professionale”. Ne derivano problemi concreti e rischi di conseguenze gravose.
Il rischio non è astratto: il DSA prevede a carico delle VLOP sanzioni fino al 6% del fatturato globale annuo per violazioni sistemiche. Ma a queste si sommano i rischi di contestazioni dell’AGCM o della Commissione europea, oltre a responsabilità verso i Consumatori.
Che problema si era posto nell’ambito della DAC7?
Il problema si intreccia con la DAC7 (la settima Direttiva in materia cooperazione amministrativa fiscale europea), che già impone alle piattaforme la raccolta e comunicazione dei dati fiscali degli Host (chiamati, qui, venditori). L’obbligo di trasparenza del DSA va nella stessa direzione, ma con un diverso obiettivo: la tutela del consumatore anziché il corretto adempimento degli obblighi fiscali. Per i PM italiani, ciò significa gestire una posizione ibrida che rischia di confliggere con le dichiarazioni rese sia ai fini fiscali che civilistici.
Qual è quindi il consiglio dei nostri partner di Hospitality Law Lab?
Il DSA chiede chiarezza, ma la realtà operativa dei PM italiani è più sfumata. Un approccio prudente richiede:
- massima attenzione alle dichiarazioni rese sulle piattaforme,
- coordinamento tra le dichiarazioni rese nelle diverse sedi,
- consapevolezza che false dichiarazioni possono generare responsabilità e sanzioni,
- soprattutto, la necessità di un confronto strutturato tra associazioni di settore e piattaforme, per adattare le interfacce digitali a queste modalità di gestione “ibride”.
In altre parole: la trasparenza richiesta dal DSA è un principio chiaro, ma la sua traduzione concreta, in contesti come quello italiano, apre più di un interrogativo. Ed è proprio su questo terreno che occorre vigilare.

