Per proteggere operatori e consumatori, l’Europa propone continue normative e interpretazioni volte a garantire la concorrenza all’interno di ogni specifico mercato, definito “mercato rilevante”. Se un operatore occupa porzioni di mercato importanti, superando determinate “soglie”, all’interno di un “mercato rilevante”, è assoggettato alla stringente normativa antitrust europea.
Nel settore Hospitality, l’individuazione di quale sia il “mercato rilevante”, al cui interno le piattaforme devono operare rispettando queste normative antitrust, è stata recentemente affidata alla Corte di Giustizia europea. Si tratta della vicenda che coinvolge Booking.com (Sentenza data ud. 19/09/2024 C – 264/23), già esaminata dal nostro team di Hospitality Law Lab relativamente alla legittimità delle clausole sulla “parità delle tariffe” (v. https://hospitalitylawlab.net/2025/02/28/antitrust-clausole-di-parita-delle-tariffe-nella-lente-della-corte-di-giustizia-europea/ e https://www.eclegal.it/hospitality-digitale-parita-tariffe-chiarimenti-della-corte-giustizia-unione-europea-nella-sentenza/).
Si tratta di un tema complesso dai risvolti imponenti.
Nella situazione in esame i giudici hanno, dunque, individuato i criteri per disegnare il perimetro del “mercato rilevante” della Hospitality in cui opera Booking.com, così da poter conseguentemente valutare se questa piattaforma occupa meno del 30% del suo “mercato rilevante” assicurandosi il diritto di beneficiare della esenzione rispetto agli obblighi antitrust.
Tra i criteri, la reale sostituibilità dei canali di vendita come Booking.com e le caratteristiche dei “servizi offerti”.
Quali sono le norme che hanno generato il problema?
Si tratta dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 330/2010. Questa norma stabilisce che gli accordi c.d. “verticali” – come quelli tra piattaforme di prenotazione online (OTA) e strutture alberghiere o Property manager – possono essere esentati dalle norme antitrust se le quote di mercato di entrambe le parti non superano il 30%.
La Corte di Giustizia europea (Sez. II, Sent., (data ud. 19/09/2024) 19/09/2024, C – 264/23) è stata chiamata dal Tribunale di Amsterdam a chiarire i criteri per determinare quale fosse il “mercato rilevante” della Hospitality digitale delle piattaforme online che collegano alberghi e consumatori consentendo le relative transazioni direttamente sulla piattaforma.
Cosa chiarisce la Corte di Giustizia in tema di “mercato rilevante”?
La Corte ha sottolineato che il “mercato rilevante” va definito esaminando concretamente la sostituibilità dei servizi offerti dalle OTA rispetto ad altri canali di vendita, come le prenotazioni dirette presso gli hotel. Inoltre, il mercato potrebbe essere definito in maniera separata per i diversi gruppi di utenti della piattaforma (es. alberghi e consumatori), a seconda della sostituibilità tra i “servizi offerti”.
In pratica, le autorità competenti devono valutare la concorrenza tra piattaforme di prenotazione e altri canali di vendita, considerando tanto la domanda quanto l’offerta e le caratteristiche dei servizi in gioco. La definizione del “mercato rilevante” dipende, quindi, da un’analisi approfondita delle condizioni di mercato specifiche.
In conclusione, la Corte ha stabilito che per applicare correttamente le soglie di quota di mercato, è necessario un esame concreto della sostituibilità tra i vari canali di vendita, senza presunzioni generali. Ogni situazione deve essere analizzata caso per caso (“in una situazione in cui una piattaforma di prenotazione alberghiera online funge da intermediario nelle transazioni concluse tra strutture alberghiere e consumatori, la definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione delle soglie delle quote di mercato stabilite in tale disposizione richiede un esame concreto della sostituibilità, dal punto di vista dell’offerta e della domanda, tra i servizi di intermediazione online e gli altri canali di vendita”). Questo esame deve prendere in considerazione sia la domanda che l’offerta, nonché le caratteristiche dei servizi offerti dalla piattaforma e degli altri canali di vendita.
Per comprendere i risvolti tecnici di questo aspetto esaminato dalla sentenza della Corte puoi leggere l’articolo pubblicato su Euroconference lo scorso 1 aprile, autore la nostra Donatella Marino https://www.eclegal.it/hospitality-digitale-parita-tariffe-chiarimenti-della-corte-giustizia-dellunione-europea-seconda-parte/

