I gestori delle strutture ricettive devono versare al Comune l’imposta di soggiorno anche se il Guest che soggiorna non l’ha versata: è quanto dichiarato dal Dipartimento delle Finanze del MEF all’evento “Telefisco 2024”, organizzato dal Sole 24 Ore lo scorso 1 febbraio. La posizione del MEF appare conforme alle decisioni dei nostri giudici contabili, ma, in alcuni casi specifici, potrebbe avere effetti pregiudizievoli per i gestori.
Ne parliamo con il Prof. Giuseppe Marino e Luigi Vele, avvocati fiscalisti di HLL.
Qual è la situazione del MEF?
Secondo il Dipartimento delle Finanze del MEF, i gestori di strutture ricettive, in qualità di responsabili del versamento con diritto di rivalsa, sono tenuti a versare al Comune l’imposta di soggiorno anche laddove il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. In caso contrario, l’Ente locale sarà legittimato a pretenderne la corresponsione anche nei confronti del gestore, con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa nella misura del 30% dell’imposta non versata. E’ una posizione conforme a quanto statuito più volte in materia dalla giurisprudenza contabile (Cfr. Corte dei Conti Sez. giur. per la regione Lombardia, sent. n. 159/2021 e Corte dei Conti, Sez. giur. per la regione Emilia-Romagna, sent. n. 27/2022).
Ma questa posizione non penalizza i gestori?
La posizione del MEF si mostra in linea con l’attuale ruolo dei gestori di strutture ricettive per effetto della riforma introdotta dall’articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020, ma in effetti costituisce un’interpretazione che, in alcuni specifici casi, potrebbe avere effetti oltremodo pregiudizievoli nei confronti di questi ultimi.
Ci si riferisce, ad esempio, a quando la natura parziale dell’incasso non è dovuta ad un mero inadempimento ma alla non coincidenza tra l’entrata in vigore dell’aumento dell’imposta di soggiorno decisa dal Comune e il pagamento del corrispettivo del soggiorno stesso se effettuato quando l’innalzamento in questione non era ancora entrato in vigore (e nemmeno in procinto di essere adottato). Considerando alcune delle principali OTA, anche in esecuzione di accordi specifici con i singoli Enti locali, incassano l’imposta di soggiorno quando intervengono nel pagamento del predetto corrispettivo e che questo ben può essere effettuato molto prima del periodo oggetto di soggiorno, è evidente che l’interpretazione licenziata dal MEF avrebbe riflessi operativi che andrebbero risolti quanto prima, specialmente quando le delibere comunali preposte a stabilire l’aumento del tributo in questione non prevedono un regime transitorio ad hoc.

