Da oggi 15 ottobre, è in vigore l’obbligo di possedere, ed esibire, su richiesta, il Green Pass per “chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta” (Art. 3 co.1 DL 127/2021). Obbligo esteso a chi svolge la propria attività lavorativa anche “sulla base di contratti esterni” (Art. 3 co. 2). Un tema caldo per tutti lavoratori impiegati nel comparto della Hospitalitiy, ma anche per i datori di lavoro che gestiscono strutture ricettive e per i Property Manager che gestiscono appartamenti di privati che operano con locazioni di breve, medio e lungo periodo.
Le problematiche più rilevanti per la Hospitality, come in molti settori, sono tre: l’individuazione dei lavoratori soggetti alla misura, dei luoghi in cui deve essere applicata e dei soggetti adibiti ai controlli.
1-I lavoratori destinatari. La prima questione riguarda l’individuazione dei “contratti esterni” categoria inesistenti nel nostro ordinamento e che richiede un apporto interpretativo del giurista per il suo inquadramento. Difficoltà operative si presentano, ad esempio, per l’addetto alle pulizie o il key holder lavoratore autonomo, chiamato dal Property Manager per svolgere la propria attività lavorativa sia in una struttura ricettiva che in un appartamento dato in locazione turistica.
2- I luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta. Il Green Pass deve essere chiesto anche ad un soggetto che presta la propria attività in un appartamento privato gestito da un Property Manager? Sul punto, le FAQ pubblicate lo scorso 12 ottobre sul sito del Governo, parlano di soggetti “che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa”. L’interpretazione delle FAQ sembrerebbe quindi escludere i luoghi privati, che comportano, specie per i lavoratori autonomi difficoltà nei controlli per gli accessi.
3- Chi controlla. La questione dei soggetti adibiti alle verifiche è una delle più delicate. Specie per i lavoratori autonomi, che per loro natura non hanno un datore di lavoro che possa controllare. Per i c.d. “contratti esterni” l’art. 3 co. 4 sembra riservare i controlli al rispettivo datore di lavoro, se esistente, in tutti gli altri casi, all’imprenditore o il soggetto da lui incaricato del “luogo in cui l’attività lavorativa è svolta”. L’equiparazione del concetto di datore di lavoro a quello di imprenditore risulta una forzatura giuridica. Rimangono quindi molti dubbi.
Sul punto, condividiamo l’intervista di Hospitality News alla dottoressa Mara Francioso, componente di HospitalityLawLab, disponibile al seguente link: https://www.hospitality-news.it/blog-interviste/2789-hospitality-e-green-pass-alcuni-nodi-da-sciogliere.html