Il bonus sanificazione previsto dal c.d. Decreto Sostegni bis sembrerebbe essere esteso anche agli “affitti brevi”: meglio, agli appartamenti locati per brevi periodi per finalità turistiche. Il Senato ha appena approvato la legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con molte modifiche rispetto al testo originario, tra cui l’art. 32 che prevede il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione anche per le strutture ricettive extra-alberghiere.
La novità
Come chiariscono i nostri fiscalisti Alfredo Imparato e Marco Parnaso, “è stata prevista una estensione dei soggetti: possono beneficiare dell’agevolazione le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva (di bed and breakfast). L’estensione del provvedimento riguarda la condizione soggettiva (tipologia soggetto, ovvero un alloggio destinato alla ricettività) e non la condizione oggettiva (tipologia contratto)”.
Ne consegue che, ai soli fini di questa disposizione, sembrerebbe “non rilevi l’aspetto civilistico, e, dunque la tipologia di contratto, che può essere un contratto di locazione di breve durata e con finalità turistica, ovvero un contratto atipico di ospitalità in albergo o altra struttura ricettiva. Così come non rileva la modalità organizzativa con cui l’alloggio viene offerto al turista, attraverso dunque una gestione imprenditoriale o meno. Rileva piuttosto l’inquadramento regionale dell’alloggio all’interno della disciplina delle strutture ricettive e la necessità di dotare a tal fine l’alloggio di un codice identificativo”, spiega Donatella Marino, uno dei nostri avvocati. La norma è imprecisa nel linguaggio (per esempio, non esiste in Italia un concetto univoco di strutture ricettive extra-alberghiere, presente solo in alcune Regioni, come il Lazio) ma sembra evidente negli obiettivi: bilanciare i nuovi impegni per la sanificazione degli alloggi offerti ai turisti attraverso un supporto economico ai soggetti che di tali oneri devono farsi carico.
Le caratteristiche del bonus
Previsto originariamente per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, con il decreto Sostegni bis, il bonus veniva esteso anche alle “strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 …”, ovvero il codice identificativo c.d. “nazionale”. Con la legge di conversione il credito si è chiarito che il credito è esteso alle “strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast”
Il riferimento al Codice identificativo regionale suggerisce l’interpretazione estensiva della norma, volta ad includere tra i beneficiari anche i locatori che introducono il loro alloggio nell’ambito della ricettività. I c.d. “affitti brevi” costituiscono ormai da tempo una soluzione alloggiativa equiparabile per vari aspetti alle strutture ricettive, tanto che le leggi regionali prevedono all’interno delle normative che regolano il settore turistico, adempimenti amministrativi quasi indifferenziati. Le Regioni spesso richiedono anche per gli appartamenti offerti per brevi periodi con locazioni turistiche l’uso del codice identificazione regionale, equiparandole di fatto e al di là del nomen iuris, alle strutture ricettive.
Se, con interpretazione restrittiva della novità legislativa, venissero esclusi coloro che offrono ai turisti alloggi con “affitti brevi” dal novero dei soggetti che possono fruire del bonus sanificazione, includendoli tra le strutture ricettive solo nell’imposizione di pesi e vincoli e non nella concessione dei benefici, la norma si presterebbe a censure di illegittimità costituzionale, prevedendo un trattamento ingiustificatamente differenziato.
Il credito spetta “in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19”.
Per ciascun beneficiario il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro.
Il comma 2 dell’articolo, rimasto invariato in sede di conversione, elenca la tipologia di spese per cui è ammesso il credito:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attivita’ lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Rinviamo al provvedimento del 15 luglio 2021 n. 191910 del Direttore dell’Agenzie delle Entrate, che alleghiamo, per comprendere criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito.
