Legge delega sul turismo: progetto o chimera?

Con l’inizio della primavera ha preso il via l’iter parlamentare del Disegno di Legge che prevede la “Delega al Governo in materia di turismo”, il DDL C.1698. Nel testo approvata lo scorso febbraio dal Consiglio dei Ministri venivano individuati alcuni degli obbiettivi che verranno affrontati dal Governo se la Legge Delega completerà con successo il suo percorso: in questo caso, ecco alcuni dei “principi e criteri direttivi cui i Decreti Legislativi del Governo dovranno attenersi. Tralasciando per adesso gli aspetti procedurali richiesti per l’emanazione di questi Decreti, che richiederanno la previa intesa con la Conferenza Unificata e il parere del Consiglio di Stato –  e che fanno temere tempi piuttosto lunghi –  poniamo il focus di oggi sui contenuti.

  • Chiarisce il DDL che il Governo sarà delegato “ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di turismo”. Potrà trattarsi dunque di un nuovo Testo Unico così come di una pluralità di provvedimenti. Scopo è l’aggiornamento del Decreto legislativo 79/2011, che introduceva nel nostro ordinamento l’attuale Codice del Turismo (meglio, “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”) in buona parte dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale.
  • I Decreti legislativi del Governo dovranno essere volti a una riorganizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività.

Inoltre i Decreti affronteranno due argomenti critici:

  • “la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere con definizione dei perimetri e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere”, confidando in un’accurata gestione dell’interferenza nella competenza regionale
  • l’individuazione dei fabbisogni, la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta turistica e della realizzazione di un codice identificativo nazionale”. Argomento incandescente, questo, che rifletterà verosimilmente anche le osservazioni della imminente decisione della Corte Costituzionale chiamata a decidere sul CIR lombardo.

Ma sono 3 i principi che accogliamo con particolare soddisfazione:

  • La “indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile”. Il problema della stratificazione inerziale di norme stagnanti, da noi più volte sollevato e trattato nel testo giuridico “La nuova ospitalità turistica – Dalle strutture ricettive tradizionali alle recenti formule”, è tra le maggiori cause di stallo nel settore.
  • L’“adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo. La terminologia di molte disposizioni è desueta e anacronistica, appaiono ancora termini come “locande” e “pensioni” mentre il concetto di “turismo”, per fare un esempio, non è univoco.
  • E, soprattutto, il “coordinamento sotto il profilo formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa”: da tempo insistiamo sul concetto che quello che serve non è intervenire con provvedimenti di per sé semplici e chiari ma scoordinati con il resto della normativa, che ingannano i destinatari delle norme – operatori del settore o turisti -trasformandoli in inconsapevoli bersagli di sanzioni. Quel che serve, e di cui il Legislatore sembra ora si stia occupando, è un riordino coerente delle disposizioni sulla Hospitality.

Di seguito, il link per chi vuole seguire le sorti del DDL

Rispondi