E’ di ieri, 10 giugno, la notizia ufficiale. La Guardia di Finanza ha reso noto attraverso il suo Ufficio Stampa che i finanzieri del Comando Provinciale di Genova “nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura delle Repubblica, hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una nota società con sede in Olanda, che ha permesso di disvelare una maxi evasione di oltre 150 milioni di euro di I.V.A.” La nota società olandese è la proprietaria del portale Booking.com. Secondo quanto ivi riportato, Booking.com “era solita emettere fatture senza Iva applicando il meccanismo del c.d. ‘reverse charge’ anche nei casi in cui la struttura ricettiva era priva della relativa partita, con la conseguenza che l’imposta non veniva dichiarata né versata in Italia” . Gli addebiti riguardano l’Iva non versata tra il 2013 ed il 2019.
“Le attività di polizia economico-finanziaria, eseguite dai militari del I Gruppo Genova e dalla dipendente Compagnia di Chiavari, hanno preso avvio nel 2018 da mirati accertamenti fiscali, effettuati nei confronti di gestori di strutture ricettive del tipo “Bed & Breakfast”, ubicati nelle zone a più alta vocazione turistica della provincia del capoluogo ligure”, prosegue il comunicato della GdF.
Le attività ispettive della Guardia di Finanza avrebbero ricostruito, si legge, un fatturato verso l’Italia per un ammontare di circa 700 milioni di euro, sul quale la società avrebbe dovuto procedere alla dichiarazione annuale Iva e versare nelle casse erariali oltre 153 milioni di euro di imposta.
Secondo quanto riportato da varie testate, Booking.com in una nota diffusa avrebbe affermato: “In linea con la legislazione europea in materia di Iva, riteniamo che tutte le nostre strutture partner nell’Unione Europea, incluse quelle italiane, siano responsabili della valutazione circa il pagamento dell’Iva locale e del versamento ai rispettivi governi.
Confermiamo di aver ricevuto il recente verbale di accertamento Iva da parte delle autorità italiane, che verrà ora esaminato dall’Agenzia delle Entrate e che intendiamo approfondire in piena collaborazione con quest’ultima”.
Come opera Booking.com in Italia
E’ la stessa Booking.com che ci spiega nel suo sito, versione italiana, la distribuzione di ruoli e responsabilità tra la casa madre olandese e le società “figlie” presenti in alcuni Stati, tra cui l’Italia. Questo è quanto si legge in data odierna: “Booking.com B.V., con sede ad Amsterdam, fornisce un servizio di prenotazione online di strutture ricettive e possiede, controlla e gestisce il sito web http://www.booking.com. Booking.com è supportata da varie compagnie locali a livello internazionale, elencate qui sotto. Il ruolo di queste compagnie è quello di fornire supporto a Booking.com in ogni Paese. Le compagnie di supporto non forniscono alcun servizio di prenotazione online e non possiedono, controllano, ospitano o gestiscono il sito web (o qualsiasi altro sito web) di Booking.com, né ne curano la manutenzione. Booking.com è domiciliata solo presso la sede legale di Amsterdam, e in nessun altro ufficio delle compagnie di supporto nel mondo. Le compagnie di supporto non operano né sono autorizzate a operare in qualità di rappresentanti o fornitori di servizio di Booking.com.
La stessa pagina riporta in calce, come “compagnia di supporto” (o “partner”, nelle versioni inglesi) italiana, Booking.com (Italia) S.r.l. con sede a Roma e diverse unità locali su tutto il territorio.
Le imposte ai portali
Già nel 2016, in risposta ad un’istanza di Federalberghi, sul tema delle commissioni per le prestazioni relative alle prenotazioni alberghiere online si era espressa l’Agenzia delle Entrate precisando che l’IVA è sempre dovuta e
- se l’alloggio è una struttura ricettiva intestataria di partita IVA, l’imposta si applica con il reverse-charge del committente nazionale (B2B),
- se l’alloggio non è intestatario di partita IVA e il servizio è reso nei confronti di privati (B2C), il portale dovrà identificarsi in Italia ed emettere fattura con l’imposta nazionale ex art. 7-sexies, 1° co. lett. a) del D.P.R. 633/1972.
“E’ invece emerso” prosegue il Comunicato della GdF, come Booking.com “non abbia nominato un proprio rappresentante fiscale, né si sia identificata in Italia e quindi presentato la relativa dichiarazione, pervenendo così alla totale evasione dell’imposta, che non è stata assolta né in Italia né in Olanda configurando, di conseguenza, il reato di omessa dichiarazione, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 74/2000”.
La notizia si inserisce nell’alveo della questione sulla qualificazione dei servizi di prenotazione relativi a prestazioni ricettivo-locative e servizi simili resi dalle piattaforme online, specie se straniere, che operano nel mercato italiano. Le conseguenze dell’incertezza, oltre che sull’erario, gravano sull’intero mercato del turismo e della Hospitality. Un settore nel quale finiscono per competere, per servizi sostanzialmente molto simili, soggetti che, dal punto di vista legale e fiscale, sottostanno a regole diverse.
I professionisti di HLL approfondiranno le evoluzioni della vicenda e i risvolti giuridici delle tematiche che ne derivano.
Scoperta maxi evasione fiscale di un gigante del web — gdf.gov.it
