Nel dibattito pubblico sul rapporto tra sviluppo turistico, mercato immobiliare e tutela dei residenti, il richiamo al diritto alla casa è sempre più frequente. Un concetto spesso usato in modo impreciso o strumentale: secondo alcuni è un diritto prioritario in grado di travolgere quasi qualsiasi altro bene costituzionalmente garantito, per altri nemmeno esiste, posto che la Costituzione italiana non ne fa menzione. Comprenderne il reale contenuto è invece indispensabile sia per operatori e investitori, sia per le istituzioni pubbliche, che dovranno mantenere l’affordable housing al centro della loro agenda orientandosi correttamente nel bilanciare le necessità del settore immobiliare residenziale rivolto all’abitativo e quello turistico-ricettivo. Per capire i risvolti di questo fenomeno, Idealista.news ha intervistato Donatella Marino, civilista con specifiche expertise in Real estate, Hospitality e Housing e fondatrice di Hospitality Law Lab. Per approfondire leggi l’intervista a Idealista.it (vd. link
Nel nostro ordinamento esiste un “diritto alla casa” costituzionalmente garantito?
Certo. Anche se la Costituzione non parla espressamente di “diritto alla casa”, questo emerge dall’interpretazione sistematica di più articoli (2, 3, 42 e 47 Cost.), che tutelano dignità, uguaglianza sostanziale, funzione sociale della proprietà e accesso all’abitazione. Il diritto all’abitazione si realizza soprattutto tramite politiche pubbliche: edilizia residenziale pubblica, disciplina delle locazioni, social housing, student e senior housing.
Dove viene, quindi, espressamente riconosciuto il “diritto all’abitazione dignitosa”?
La Corte costituzionale ha più volte qualificato l’abitazione come valore costituzionale essenziale, legato alla dignità della persona (tra le altre, sent. n. 49/1987, n. 217/1988, n. 404/1988). Più di recente ha anche censurato norme regionali che limitavano l’accesso all’ERP in modo irragionevole (ad es. sent. n. 112/2021). Non è un diritto assoluto, ma impone a Stato e Regioni un livello adeguato di tutela, compatibile con le risorse disponibili.
Cosa prevede concretamente il diritto alla casa?
Garantisce l’accesso a un alloggio dignitoso e idoneo, non a una casa specifica, né in una zona determinata o di pregio. Non tutela standard elevati o scelte localizzative, ma condizioni abitative compatibili con la dignità umana.
C’è un conflitto tra diritto alla casa e turismo nei Centri storici?
No, sono tematiche diverse. Limitare il turismo è giustificato ai fini abitativi solo se si dimostra che, per garantire un alloggio dignitoso, sia indispensabile risiedere proprio in quelle aree ad alta attrazione turistica. Molti Centri storici, spesso poveri di servizi essenziali e fortemente vincolati, sono più adatti a una fruizione temporanea che a una residenzialità stabile. Non esistono automatismi: serve sempre una valutazione concreta e proporzionata.
Perché allora i Comuni limitano spesso le attività turistico-ricettive nei Centri storici?
Di regola per ragioni diverse dal diritto alla casa, come la tutela dei residenti che già abitano in quelle aree. Non esiste alcun fondamento giuridico per sostenere che l’emergenza abitativa debba essere risolta in luoghi di massimo pregio turistico.
Quali sono i diritti dei residenti?
I residenti, invece, sono tutelati sempre, anche e a maggior ragione nelle aree turistiche: quiete, sicurezza, salubrità e rispetto delle regole di convivenza. Non possono impedire il turismo, ma possono pretendere il rispetto dei loro diritti. È però un tema completamente distinto dal diritto all’abitazione per i meno abbienti, l’affordable housing, appunto.
Serve quindi limitare il turismo per affrontare la crisi abitativa?
Solo se si dimostra che l’accesso all’abitazione dignitosa debba avvenire necessariamente in quella specifica località. In mancanza di tale dimostrazione, il richiamo al diritto alla casa è fuorviante. La Costituzione tutela l’abitazione, non la localizzazione urbana.
Affordable housing e overtourism sono dunque scollegati?
Assolutamente si, a meno che non ci si ponga in chiave politica o sloganistica. Il diritto all’abitazione è riconosciuto e va sostenuto, ma non implica il diritto a vivere in zone di pregio storico o turistico. Le politiche abitative devono concentrarsi su aree funzionali e servite, usando correttamente le risorse pubbliche, senza strumentalizzare il diritto alla casa per limitare il turismo.

