Nuova tappa per l’imposta di soggiorno, nella nuova Legge di Bilancio: dal 2026 cambia l’intera architettura, e con essa il rapporto tra Stato e Comuni. L’art. 121 segna infatti un passaggio decisivo: non una semplice proroga delle misure introdotte nel 2024, ma un passo verso una riforma complessiva della fiscalità legata al turismo. I massimali rimangono invariati, salvo che per il periodo Olimpiadi Milano-Cortina, ma cambia la destinazione del gettito: dal 2026 solo il 70% resterà ai Comuni per finalità turistiche, mentre il 30% confluirà in due fondi nazionali dedicati all’inclusione delle persone con disabilità e all’assistenza dei minori. Si tratta di un intervento che ridefinisce i rapporti finanziari tra Stato e autonomie locali, trasferendo parte delle risorse generate dal turismo verso politiche sociali di interesse generale.
In attesa del decreto attuativo – previsto entro il 30 aprile 2026 – che disciplinerà le modalità di calcolo e compensazione del maggior gettito, i Comuni dovranno però confrontarsi con nuove incertezze operative e con una minore convenienza economica nell’aumentare le aliquote. Sul piano sostanziale, la misura consolida l’uso dell’imposta di soggiorno come leva di governance del turismo, finalizzata non solo al finanziamento dei servizi locali ma anche alla sostenibilità e all’equità sociale del sistema.
Dopo l’approfondimento dedicato alle modifiche in materia di cedolare secca, il partner Luigi Vele, avvocato fiscalista, insieme al nostro team tributarista con Giuseppe Marino, Professore Ordinario di Diritto Tributario all’Università Statale di Milano, Carlo Alberto Rezzani, commercialista e Simonetta Marchesi, avvocato fiscalista, guida ora i lettori di Hospitality Law Lab all’esame delle importanti novità che interesseranno, a partire dal 2026, l’imposta di soggiorno.
Cosa cambia per l’imposta di soggiorno nel 2026?
Il 2026 segna una tappa importante per l’imposta di soggiorno.
L’art. 121 della Legge di Bilancio conferma che “le misure incrementali di cui all’articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere applicate anche nell’anno 2026” (Art.121 c.1). Non è una semplice proroga: il fatto che la stessa previsione compaia sia nel Decreto Anticipi che nella Finanziaria dimostra la volontà politica di consolidare questo sistema.
I massimali restano invariati – capoluoghi fino a 7 euro, città d’arte fino a 12 euro, più 5 euro aggiuntivi per le Olimpiadi – ma il riferimento alle “more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo” (Art.121 c.1) lascia intendere che si tratta di una fase transitoria verso una riforma più ampia del settore turistico.
Quali sono le ragioni a fondamento della ripartizione del gettito?
Qui sta il cuore della novità: dal 2026 il maggior gettito non va tutto ai Comuni. La ripartizione diventa “per il 70 per cento agli impieghi previsti dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” – cioè, le tradizionali finalità turistiche comunali – mentre “per il 30 per cento è destinato al Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità…e al fondo per l’assistenza ai minori” (Art.121 c.1 lett.b).
È una redistribuzione che sposta risorse dai territori turistici verso politiche sociali nazionali, specificatamente per “servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità” e assistenza minori. Una scelta che cambia sostanzialmente i rapporti tra Stato ed enti locali nel settore turistico.
Come funzionerà operativamente il nuovo meccanismo?
La parte tecnica resta da definire con un “decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026” (Art.121 c.2). Questo decreto dovrà stabilire “le modalità di individuazione del maggior gettito…di compensazione, nell’ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati” (Art.121 c.2).
Il meccanismo dovrebbe essere neutrale per i conti pubblici: lo Stato prende il 30% del maggior gettito ma riduce proporzionalmente i trasferimenti ordinari. Il problema è che i Comuni dovranno decidere gli aumenti nei primi mesi del 2026 senza conoscere tutti i dettagli operativi, creando una situazione di incertezza pianificatoria non ideale.
Quali sono le implicazioni per Comuni e settore turistico?
Per i Comuni la situazione diventa più complessa: mantengono la facoltà di aumentare l’imposta ma con minore convenienza economica, trattenendo solo il 70% del maggior gettito. Questo potrebbe scoraggiare l’applicazione degli incrementi, contraddicendo parzialmente gli obiettivi di maggior gettito.
Dal lato turistico, la pressione fiscale continua a crescere. Ad esempio, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, i Comuni che ospiteranno le competizioni potranno applicare un incremento aggiuntivo fino a 5 euro a notte per persona. In pratica, a Milano l’imposta potrà passare dagli attuali 7 a 12 euro, mentre a Venezia si potrebbe arrivare fino a 15 euro a notte.
Infine, l’equilibrio finale sembra puntare su una selezione qualitativa della domanda turistica, usando la leva fiscale per gestire l’overtourism e al tempo stesso finanziare politiche sociali nazionali attraverso le risorse generate dal turismo locale discostandosi, però, ancorché parzialmente, dalle ragioni che avevano portato all’introduzione di tale specifico tributo.
