Soddisfazione e preoccupazione per i player della Hospitality e gli enti pubblici locali decisi a contenere l’overtourism, dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana. Il TAR ha deciso sui ricorsi presentati da diverse associazioni, tra cui Confedilizia, Property Managers Italia e Codacons contro la delibera comunale che limitava lo Short Term nel centro storico di Firenze, dichiarandoli improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. In linea con la normativa europea e con il dettato costituzionale, dunque, agli organismi legislativi viene richiesto, ancora una volta, di regolare il nuovo mondo della Hospitality, ma salvaguardando i principi fondamentali del diritto. Per un approfondimento sul tema, abbiamo intervistato la nostra partner civilista Donatella Marino e Benedetta Mussini, partner di LCA operante nel dipartimento urbanistico, ospite oggi di Hospitality Law Lab.
Cosa è successo esattamente?
La questione controversa è stata risolta dal TAR applicando il principio di necessaria coerenza degli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio. Nello specifico, il Comune di Firenze aveva adottato una variante al Regolamento Urbanistico (previsto dalla previgente legge regionale) che, seppur non formalmente annullata e/o ritirata, è stata nei fatti superata dalle previsioni del nuovo Piano Strutturale e dal relativo Piano Operativo (disciplinati dalla vigente legge regionale e, in quanto tali, destinati a sostituire il Regolamento Urbanistico).
Cosa prevedeva la delibera contestata e superata?
Come spiega la sentenza, la lite “origina dall’impugnazione della delibera consiliare n. 39 del 2 ottobre 2023, con cui il Comune di Firenze aveva adottato una variante al proprio Regolamento urbanistico, che, modificando gli artt. 19 e 65 delle norme tecniche di attuazione, aveva introdotto il divieto di utilizzare per “residenza temporanea”, comprensiva delle locazioni turistiche brevi, gli immobili posti all’interno del centro storico cittadino”.
Cosa hanno contestato le associazioni?
Hanno impugnato la suddetta delibera “mediante la quale il Comune di Firenze, nel dichiarato intento di fronteggiare gli effetti negativi del fenomeno del sovraffollamento turistico del centro storico cittadino (c.d. Overtourism), ha adottato una variante al Regolamento Urbanistico finalizzata a introdurre nel proprio regolamento urbanistico una specifica disciplina delle locazioni turistiche brevi, attraverso la modifica degli artt. 19 e 65 delle norme tecniche di attuazione del R.U.”
Cosa vietava in particolare la variante contestata?
La variante al Regolamento Urbanistico aggiungeva, all’art. 19 delle n.t.a. il comma 3.1- “Articolazione dell’uso residenza”. Veniva, così, ritagliata e distinta “nell’ambito dell’uso residenziale dei fabbricati”, la categoria di “residenza temporanea”, comprensiva delle locazioni turistiche (art. 70 della legge regionale toscana n. 86/2016; art.4 co. 1 del d.l. n. 50/2017) e delle strutture ricettive extra alberghiere (artt. da 54 a 58 l.r. n. 86/2016)”.
La variante al Regolamento Urbanistico modificava, inoltre, l’art. 65 delle stesse n.t.a., dedicato agli usi degli immobili ricadenti nel nucleo storico della città (zona A, sito UNESCO), “introducendo il divieto dell’uso per residenza temporanea come sopra individuato.”
Arrivava, così facendo, a vietare nel centro storico – sito UNESCO – l’utilizzo degli immobili ad uso abitativo temporaneo per finalità di residenza temporanea, includendo in tale categoria le locazioni brevi, turistiche e le soluzioni ricettive extra alberghiere.
Nelle more del giudizio, il Comune di Firenze ha promosso i procedimenti di approvazione del nuovo Piano Strutturale e del relativo Piano Operativo, in cui – per effetto di un emendamento richiesto dal Sindaco in sede di approvazione – sono state stralciate le norme che replicavano i divieti previsti dalla variante adottata al Regolamento Urbanistico. In questo modo, i nuovi strumenti urbanistici superano – di fatto – le previsioni della variante al Regolamento Urbanistico adottata e in corso di approvazione.
Quali criteri guida ha indicato il TAR, per guidare comunque la mano del legislatore locale che si accinge a riproporre nuove regolamentazioni del fenomeno?
Il TAR ha rilevato che “la pianificazione urbanistica richiede scelte univoche e non tollera la coesistenza di regole contraddittorie, la cui composizione finirebbe per restare affidata a criteri arbitrari e incerti “riallineamenti” futuri”. Le misure di pianificazione e di governo del territorio, insomma, devono essere lette in una prospettiva sistematica e sistemica, facendo all’occorrenza applicazione del principio di successione di leggi nel tempo, con conseguente disapplicazione della norma antecedente divenuta in contrasto con quella successiva (secondo il brocardo lex posterior derogat priori). Questo ha portato il Tar a considerare la variante adottata al Regolamento Urbanistico superata dalle successive previsioni del Piano Strutturale e del Piano Operativo, con il conseguente venir meno dei divieti previsti dalla precedente variante al Regolamento Urbanistico. Da qui la dichiarazione di improcedibilità del ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse”.
I professionisti di Hospitality Law Lab continueranno ad assistere enti pubblici e associazioni di privati in questi percorsi di regolamentazione dei nuovi fenomeni della Hospitality, sia a livello nazionale che regionale e locale, nell’ottica di favorire una regolamentazione attenta a disciplinare e contenere gli effetti negativi dell’”overtourism”, da una parte, e l’altrettanto crescente fenomeno di “protezionismo urbanistico”. La redazione di Hospitality Law Lab continuerà intanto, grazie ai propri professionisti partner e ospiti, a tenervi informati su tutti gli sviluppi.
