L’Agenzia delle Entrate inizia a spiegare la DAC7. Siamo quindi lieti di condividere l’intervista sul punto, appena pubblicata su Idealista.News dai nostri due partner di Hospitality Law Lab che più si occupano dell’argomento, Donatella Marino, avvocato civilista e Luigi Vele, avvocato tributarista.
Nell’Intervista si spiega come l’AdE abbia chiarito, con risposta a interpello, che si ha “gestore di piattaforma” ogni volta che c’è attività di intermediazione, indipendentemente dalla circostanza che attraverso la piattaforma vengano gestite o meno transazioni, pagamenti e incassi.
→ Come noto, la c.d. Direttiva DAC7, recepita in Italia dal D. Lgs. 32/23, prevede che in Europa ogni gestore di piattaforma di intermediazione online – come Amazon, ma anche Airbnb o Booking, per esempio – deve comunicare alle autorità fiscali tutti i dati relativi a quei soggetti che usano la piattaforma di intermediazione per “vendere” agli utenti finali i propri prodotti o servizi. Che sono, per il Real Estate e la Hospitality, la disponibilità di alloggi.
→ In realtà, questa Direttiva non fa altro che riprendere i concetti e gli obblighi di trasparenza posti a tutela del consumatore e del viaggiatore per applicarle alla trasparenza in ambito fiscale.
→ Sin dal suo debutto, la DAC7 ha generato molti dubbi interpretativi. Questo perché le norme europee usano termini e concetti non esistenti o di diverso significato nel nostro sistema giuridico.
→ Finalmente, però, è arrivato un primo chiarimento dall’AdE. Con la risposta n. 122/2024, pubblicata lo scorso 3 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’attività di intermediazione esercitata tra strutture ricettive e clienti finali, gestite da una società per il tramite di una sua piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consente di configurare, in capo a quest’ultima, lo status di “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione”, ai fini della Direttiva DAC7, anche se la piattaforma non provvede agli incassi. Non ha accolto, quindi, la posizione sostenuta dalla Società che aveva presentato l’interpello, la quale non si riteneva destinataria di questi obblighi di comunicazione, in quanto si occupava – a fronte del riconoscimento di una commissione per l’attività di intermediazione – della promozione e commercializzazione del territorio, anche per il tramite di una propria piattaforma di prenotazione che, pur fungendo da strumento di collegamento tra il “venditore” (struttura alberghiera) ed il “cliente finale”, non gestiva né le transazioni, né i pagamenti e non conservava memoria dei relativi dati sensibili come, ad esempio, il numero di carta di credito del cliente.
Leggi qui l’intervista https://www.idealista.it/news/immobiliare/residenziale/2024/06/07/181487-la-dac7-sta-ridisegnando-il-settore-dell-intermediazione-online-del-real-estate
