Sempre più attenzione dell’Antitrust verso le piattaforme di intermediazione, anche quelle della Hospitality. Questa volta, il focus è su Booking.com. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, l’Antitrust italiano) ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società olandese per presunte pratiche abusive che riguardano l’uso combinato di alcuni “Programmi” offerti agli Host, che comprometterebbero la concorrenza nel settore e l’equità del servizio per i consumatori.
Per chiarire meglio l’oggetto dell’istruttoria AGCM (delibera del 12 marzo 2024) e l’impatto della stessa sull’attività di tutti gli operatori della Hospitality, abbiamo intervistato il nostro partner Donatella Marino avvocato civilista esperta del settore.
Qual è l’oggetto del procedimento avviato dall’AGCM nei confronti di Booking.com ?
Il caso riguarda una ipotizzata strategia abusiva, messa in atto da Booking.com al fine di escludere o ridurre significativamente la presenza sul mercato delle altre OTA nel settore della prenotazione alberghiera online. Booking.com è accusata di abusare della propria posizione dominante, violando l’Art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
In cosa consistono i programmi offerti agli Host oggetto dell’istruttoria?
Si tratta dei programmi PPP (Programma Partner Preferiti), PPP+ (Programma Partner Preferiti Puls) e dello sconto Sponsorizzato di Booking. I primi due sono servizi facoltativi che Booking offre alle strutture per migliorarne la visibilità nei risultati di ricerca (c.d. ranking) e aumentare le loro possibilità di guadagno attraverso la piattaforma, in cambio di un aumento della commissione. Per poter accedere ai programmi, la struttura deve soddisfare una serie di requisiti e deve risultare competitiva, applicando su Booking un prezzo pari o inferiore a quello praticato sul sito delle altre OTA o sul proprio sito. Lo Sconto Sponsorizzato (o BSB) è invece una riduzione sul prezzo delle prenotazioni delle camere offerte sulla piattaforma di Booking.com, finanziato interamente da Booking, che applica lo sconto quando rileva che una struttura offre tariffe migliori su altre OTA o sul proprio sito.
Quale sarebbe quindi la pratica anticoncorrenziale di Booking.com?
Secondo l’Antitrust, Booking sembrerebbe vincolare in modo preventivo le strutture più redditizie attraverso l’adesione al PPP e al PPP+, promettendo maggiore visibilità e richiedendo commissioni più elevate in cambio di prezzi delle camere allineati a quelli offerti su altre piattaforme. Successivamente, intervenendo unilateralmente, Booking applicherebbe lo Sconto Sponsorizzato alle strutture che hanno aderito al programma “Paga con Booking”, limitando così la loro autonomia nella definizione delle politiche commerciali. Attraverso questa strategia, Booking sarebbe in grado di offrire prezzi competitivi rispetto agli altri siti di prenotazione, aumentando così la sua base di clienti e la loro fedeltà alla piattaforma, con effetti negativi sulla concorrenza nel lungo termine, senza vantaggi netti ai consumatori. Questi potrebbero finire per pagare prezzi più alti rispetto ad altri siti, poiché le strutture, consapevoli che Booking può intervenire eguagliando le offerte di altri canali, potrebbero essere disincentivate a offrire sconti significativi altrove.
Ma quindi, anche le altre OTA che praticano offerte e programmi differenziati per gli Host, potrebbero cadere sotto il mirino dell’Antitrust?
Certo, ma è bene differenziare. Nel mercato delle c.d. hotel OTA, Booking risulta l’operatore largamente dominante: per questa ragione le è attribuita la speciale responsabilità di non pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno. Ciò significa che comportamenti che possono rappresentare abusi se adottati da un’impresa come Booking, potrebbero invece essere considerati legittimi sotto il profilo Antitrust se posti in essere da un’impresa che non detiene una posizione dominante. Ciò non significa che le OTA di piccole dimensioni non debbano conoscere e stare attente alle normative europee. Al contrario, potrebbero ricadere sotto il mirino dell’Antitrust per la violazione di obblighi diversi. Tra tutti, quelli di informativa e trasparenza verso i consumatori (come quelli contenuti nel Codice del Consumo, nel Decreto e-commerce e nel nuovo Digital Service Act).
Di questo e di altri argomenti correlati, parleranno gli avvocati Giuseppe Marino, Donatella Marino e Luigi Vele nel Seminario di Specializzazione organizzato da Centro Studi Forense – Area Legale Euroconference “Contratto di locazione turistica breve concluso tramite intermediari – profili civilistici e fiscali ai fini DAC7” che si terrà il prossimo 8 maggio: https://www.euroconference.it/centro_studi_forense/contratto_di_locazione_turistica_breve_concluso_tramite_intermediari_-_profili_civilistici_e_fiscali_ai_fini_dac7
