AIRBNB VINCE AL CONSIGLIO DI STATO SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Giudizio sospeso. Così conclude, per ora, il Consiglio di Stato chiamato a decidere sul contenzioso in corso da un paio d’anni tra Airbnb (Ireland Unlimited e Payments UK Limited), da una parte, e Agenzia delle Entrate, Governo e Federalberghi, dall’altra. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 6219 dello scorso 18 settembre, accogliendo una delle richieste di Airbnb, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con il diritto europeo della normativa italiana. Questione che ruota intorno al discusso Art. 4 del D.L. 50/2017 (come convertito in L. 96/2017), che prevede a carico dei portali di intermediazione “obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico)”, imponendo “ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto d’imposta, ovvero responsabile d’imposta”, in particolare, in relazione all’obbligo di operare una ritenuta del 21%.

Come già ricordato in alcuni nostri interventi precedenti (vedi in particolare gli articoli dell’8 marzo 2019 e del 2 maggio 2019), Airbnb aveva già posto la questione al TAR Lazio che però aveva respinto il ricorso. Airbnb, conseguentemente, si era rivolta al Consiglio di Stato, contestando, fra gli altri motivi, anche una violazione del diritto europeo in materia di concorrenza, non discriminazione, diritto di stabilimento e libertà di circolazione dei servizi.

I giudici di Palazzo Spada hanno per ora rinviato quindi ogni valutazione relativa alle contestazioni sulla contrarietà al diritto interno affermando che “La complessa controversia all’esame del Collegio impone di individuare l’esatta interpretazione da riconoscere al diritto euro-unitario, al fine di verificare la compatibilità con esso del diritto interno e, dunque, la possibilità di farne applicazione al caso di specie”. Inoltre, “Il Collegio osserva che l’esegesi delle disposizioni nazionali e, soprattutto, eurounitarie propugnata da parte ricorrente (Airbnb, n.d.r.), secondo cui vi è un insanabile contrasto delle prime con le seconde, non è invero l’unica che può trarsi dal complesso normativo rilevante ai fini di causa: la contrapposta esegesi coltivata dal T.a.r. e condivisa dalle odierne parti resistenti (AdE, Governo e Federalberghi, n.d.r.), invero, non presenta chiari tratti di patente irragionevolezza”. In altre parole, entrambe le tesi meritano attenzione, ma la questione posta da Airbnb sull’interpretazione del diritto euro-unitario è pregiudiziale e va dunque decisa prima. E dalla Corte di Giustizia, che detiene il monopolio interpretativo sul diritto dell’Unione.

 Il Consiglio di Stato in conclusione “ritiene dunque che sussistano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE”, formulando alla Corte il seguente quesito:

Dica la Corte di giustizia dell’Unione europea:                

a) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario (…) ostino ad una normativa nazionale che, senza previa notifica alla Commissione europea, imponga al gestore di un portale telematico di intermediazione immobiliare (…) obblighi informativi (trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il portale telematico) e fiscali (effettuazione della ritenuta sui pagamenti operati in relazione ai contratti conclusi tramite il portale telematico e successivo versamento all’Erario)”; in secondo luogo,

b) se le disposizioni ed i principi del diritto euro-unitario (…) ostino ad una normativa nazionale che:

  •  introduce, con riferimento ai gestori di un portale telematico per la ricerca di immobili da locare, obblighi di raccolta e trasmissione di dati relativi ai contratti;
  • introduce, con riferimento ai medesimi gestori di portali telematici che intervengano nel pagamento del corrispettivo di contratti di locazione breve, l’obbligo di operare quale sostituto di imposta, ovvero di responsabile di imposta;
  • introduce, con riferimento ai gestori di portali telematici non residenti e riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale;
  • introduce, anche con riguardo a soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’obbligo di operare quali responsabili d’imposta in relazione all’imposta di soggiorno;

c) se i principi fondamentali del diritto euro-unitario ostino, in termini generali, ad una disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’impresa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e riscossione delle imposte”.

Un momento importante per Airbnb. Saranno infatti i giudici europei i primi a pronunciarsi sulla questione, valutando la compatibilità della complessa normativa italiana con i principi di diritto che governano l’Unione. Se la Corte di Giustizia dunque dovesse accogliere l’impostazione proposta dal portale l’impatto in Italia sarebbe dirompente, potendo verosimilmente incidere anche sugli altri intermediari che operano con caratteristiche analoghe nel settore della Hospitality.

Pubblichiamo di seguito l’articolo scritto da uno dei nostri professionisti per Milano Finanza.

Questo articolo ha un commento

  1. franco vigliano

    molto interessante e di enorme impatto. L’articolo di Donatella Marino è una ottima sintesi della vicenda, che oltretutto costituisce un precedente per una serie di diversi servizi on line in cui il rapporto di intermediazione operato è simile da un punto di vista tecnico.

Rispondi a franco viglianoAnnulla risposta